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Tuesday, October 19, 2021

Grice ed Acito: l'individuo e lo stato

  Lo Stato come ordinamento giuridico Il diritto costituzionale si occupa, per una sua buona parte, del diritto che di- sciplina il funzionamento degli organi di vertice dello Stato. Diverse sono le di- scipline che studiano ciò che chiamiamo Stato. Da una prospettiva giuridica, lo Stato può essere considerato come un ordinamento giuridico, il più importante ordinamento giuridico insistente su un dato territorio dove risiede una comunità di individui, che si autocomprende come popolo. Su questo convergono anche correnti di pensiero giuridico molto differenti tra loro, come il positivismo e l’isti- tuzionalismo. Dell’ordinamento giuridico ricorrono in effetti tutti gli elementi. È sicuramente presente l’elemento della plurisoggettività, visto che l’elemento soggettivo che dà forma allo Stato si compone di un numero piuttosto elevato di individui. A questo insieme di individui – presenti su un territorio e accomunati da fattori antropologici integrativi come la lingua, la religione, la razza o altro – si dà il nome di popolo. Il popolo è appunto questo insieme composto da individui aventi la medesima cittadinanza. La comunità statale è poi fornita di un’organizzazione, che, lo si è visto, può  Capitolo I. Ordinamento, Stato, Costituzione 11 essere molto diversa. Vedremo nel corso del prossimo capitolo che l’organizza- zione del potere all’interno di uno Stato può assumere varie forme, a seconda del rapporto che si instaura tra governanti e governati. Ciò che caratterizza l’ordina- mento giuridico statale dal punto di vista organizzativo è il fenomeno di ‘accen- tramento’ (H. Kelsen), vale a dire la previsione di organi istituiti al fine di pro- durre (legislatore) e applicare (giudici e amministrazione) norme 3. Quanto all’elemento della normazione, lo Stato moderno e quello contempo- raneo utilizzano diverse tipologie di atti normativi. L’ordinamento giuridico ita- liano contiene al proprio interno una notevole pluralità di atti produttivi del dirit- to (c.d. fonti del diritto). Lo Stato è anche il detentore ultimo della forza, di cui ha il legittimo monopolio. Vediamo ora ciò che caratterizza lo Stato rispetto a ogni altro ordinamento giuridico. La prima caratteristica è la territorialità. Le comunità organizzate in forma sta- tuale hanno la caratteristica di pretendere che su quel territorio in cui risiede quella popolazione non vi possano essere altri soggetti legittimati all’esercizio del potere di comando e al conseguente uso legittimo della forza se non quelli che sono stati indicati dal gruppo come governanti o che abbiano assunto con la forza tale titolo. L’ordinamento statale pretende inoltre di essere indipendente e sovraordinato ad ogni altro ordinamento presente in quel territorio. Indipendente va inteso in duplice senso. Lo Stato è indipendente nel senso che l’ordinamento giuridico da esso posto vede alla sua origine un potere costituente, extra ordinem, che, ponen- do la norma fondamentale (o costituzione originaria), istituisce anche l’ordina- mento giuridico. Da ciò segue che lo Stato è anche indipendente da ogni altro ordinamento giuridico (statale o sovrastatale). Infine l’ordinamento giuridico sta- tale è, come abbiamo già osservato, tendenzialmente accentrato, vale a dire che la produzione e l’applicazione del diritto sono riservate ad organi specializzati. Lo Stato è quindi uno tra i molti ordinamenti giuridici. All’interno del medesi- mo territorio può tuttavia rilevarsi la presenza di altri ordinamenti, di livello infra- statale o sovrastatale (si pensi rispettivamente alle Regioni e all’Unione europea).

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