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Tuesday, April 26, 2022

GRICE E CERRONI: HEGEL, GAUS, E LE FONTI DEL DIRITTO ROMANO

 ùUe fonti del dritto Bonumo.   r 'SeUieae il dritto ocHisiderato astrattamente abbia uoa  brigioe ed nn priocipio onìoo ed assolato, pure quando  sf attna come dritto d' au' epoea e d' un popolo , per-  chè dipènde da tatte le condizioni storidie dell' uno e  dell' altra, emana per 4^rgani'i diversi, e prende forme  e msuiifestazioni varie e conformi allo spirito di esse.  Per questo intigno rapporto fra la vita intima d' un po^  polo ed il dritlo positivo di esso, fra questo e gli or-  gani estemi onde si manifesta, i più ingegnosi ed in*  telligrati che si fecero a trattare del dritto Romano,  crederono essenziale investigarne avanti tutto le fonti  e gli organi, per ì quali ebbe vita e realtà. Una tale  investigazione non riesce difficile quantunque volte vi  abbia unità di poteri, o sieno questi armonicamente  distinti , sicché Ja storia di essi succedendosi pacata-  mente ed uniformemente è facile intraviNlere V origine  ed il principio di ciascuna legge : ma nella storia Ro-  mana in cui la moltiplioità e la lotta dei partiti , il  tumulto, che non si scompagna da una vita agitata  e guerriera, ed i cambiamenti rapidi e violenti , onde  si avvicenda la storia di Roma, rendono oltrQmodo dif-^  iicilè e malagevole lo studio della genesi e^el pro-  cesso d'ogni fatto storico in generale e di quelli del  dritto in particolare. Per questo studio però non vi ha  difetto di materiali né di testimonianze storiche. Quan-  do al tumulto della esistenza pubblica tenne dietro il  silenzio e la quiete della vita privata , quella stessa  forza che fece il sublime degli eroi Romani , e rese  invincibili le schiere dello repnblica, dettò i libri e le  sentenze dei più grandi giureconsulti, che ricordi la  storia. E questi non lasciano nulla a desiderare di te-  stimonianze e prnove storiche nella ricerca delle fonti  del dritto Romano (*). È ormai indubitato , in che A\i-   (^) §. 0. r. l r. ì. 7. fi. dt jmt. H}ì0^V. i.) Cicero^ Té.     Digitized by LjOOQIC     BELLE ISTlTOZfOia M CAJO. 13   ferissero il Jus genimn dal Jus civile^ quale impcnr*  tanza ed es0i:essìone avesse il dritto Pretorio nella stoi»  ria del dritto Roioaào , qpaale processo tenevasi nelle  determiliazioni popolari , da qaal momento ebbero forza  legislativa. Ciascuno di questi fatti è si intimamente  incarnato nella storia di Roma, cbe ne forma im eie-,  mento , ed accenna ad uno dei periodi di essa. Non  havvi però la medesima certezza suUa importante qui*  stione dà qual tempo i Senatoconsulti ebbero forza le-  gislativa : e le opinioni dei moderni (*) furono diverse,  come pure discordanti sono a tal proposito le testimo-  nianze degli antichi scrittori ; giacché alcuni ritengono  per indubitato (^) , che i Senatoconsulti non abbiano  avuta forza legislativa prima del tempo di Tiberio ,  abbisognandovi avanti tutto che fossero confermati nei  Gomizii perchè valessero come altrettante leggi ; mentre  altri (') sostengono l'opinione contraria, ed avvisano (Ae  i Senatoconsulti furono una fonte di dritto anche al tem-  po della repubblica , giacché molto prima di Tibe-  rio occorrono SenatòccHisulti sulle materie di dritto pri-  vato, e particolarmente il S. L* Sileniarmm. È neces-  sario avanti tutto far considerazione , che in una ta-  le quistione importa moltissimo il distinguere quello  che intendesi investigare, se i Senatoconsulti cioè sie»  no slati semplice fonte del dritto al tempo della re-  publica, o abbiano avuto anche forza di le^e. Di quanta  importanza sia una tale distinzione basta a pruovarlo il  dritto Pretorio. A tutti è noto qual parte essenziale  questo rappresenti nella storia del dritto Romano^ co-  pica y cap. 5. -^ TheopkUtis , ad U e. L />• de m^. juris f   ( I- 2. )•   {') Hugo , SU^ia id driUo , p. 293. — Bach. , Histar. jurù  p. 203.   (") Dion. D'JUcamis. lib. VII- p. 448 — Polibio , lib. Vf.  p. &62. — Tacili, Ajffr^ i. 15. « ^um primum e campo comi-  Ita ad paires tramlata sunt ». Dian. Canio ^ lib. 52 , p485.   (') Cicero , Topica, e. 5« « Vi si quis jus civile dicat id esse^  quod in kgibìés , senatuicmiultis rebtis judìcaiis , jurisperitorwn  auctoritate , ediclis magistralum eie. consistat » — Theophilus ,  ad I. i. 11. §. 5. — Pomponius^ l % § 9. de origin. jum.—  Oratiu$ , Ep, ì. i6.     Digiti     izedby Google     ]| . WLIA SCOYBftTA     «sprima relemmU) umanitario in opposiziose  dell' eleneuto civile Romano, sia l' anellp, per il quale  il dritto RcHuano si connette con quello dell' umanità,  di'esso in fine pone le basi del dritto posteriore Roma-  no; e pure non ebbe per se stesso ed immediatamente  forza di legge. Sicché quando si dimanda , se i Sena-  toconsulti sìeno stati una fonte del dritto al tempo del-  la republica non potrebbesi affermare il contrario ; la  loro ezistenza islessa e Y importanza del Senato ne fa  nruova. Ma da qual tempo ebbero forza legislativa?  Non vi ha alcuna legge che riconosca loro un tale ca-  rattere , mentre per contrario ne' plebisciti è detto :  e et ita factum est , ut inter plebiscita et legem spe^  cies constituendi interessent , potestas autem eadem  e^/ i ; e certamente non sarebbesi mancato di affermare  il medesimo dei Senatoconsulti, quando ciò fosse stato^  Un tal cambiamento dovette avvenire nei tempi poste-  riori alla republica ; quando più difficili e rari addiven-  nero i Gomizii , che confermavano le determinazioni  del Senato : a quia difficile plebs convenire coepitj pch  pulus certo multo diffìcilius in tanta turba homimm ne*  ces&itas ipsa curam reipublica^ ad Senatum dedimit » • '   Questa opinione è conferorota dalle seguenti parole  di Gajo*   Comm. I. g. 4.   e Senatusconsultum est , quod Senatus Jubet at-  que oonsisterit , idque legis vicem oòtinet , quamvis  fuit quaesitum ».   E perchè le ultime parole quamvis fuit quaesitum  non accennano alla lotta dei partiti ma alle diverse  opinioni delle due scuole dei Sabiniani e dei Procu-  lejani, ne segue, che anche al tempo di queste la con-  suetudine per la quale in difetto di legge espressa  i Senatoconsulti prendevano forza legislativa, non era  ancora addivenuta un fatto certo ed indubitato.   Sul/t/^ hanorarium e particolarmente V antica qui-  stione, se Y Edictum perpetunm costituisse sotto Adria ^  Mo un Codice, che fosse coi precedenti Editti Prete-  rii nel medesimo rapporto che le Pandette cogli scritti  dei giuristi , o pure fosse un semplice lavoro privato     Digiti     izedby Google     BELLE ISTITCZIONI * M CkJO^ i 5   BB&wiiìb dall' Imperadore senza ehe arrestasse il mo-  vimento della legislazione Pretoria (^) , sembra de-  cisa a favore di quest' ultima opinione colle parole :  «r Jus mttem edicendi habent magistratus popvM Mo^  mani '^-^ Qu(wst<^res non mittuntur : id Edicium m  pt'omnciis non proponitur ».   Le nostre conoscenze per contrario non si avvantag^  giano in menomo modo ooUa scoverta delle Istituzioni  di Gajo sulle quistioni, che riguardano i responsi^ prui^  dentum , la distinzione del jus scripium e non scri-  ptum^ ohe ritenevasi commùnemente. di origine Gre-  ca (^) \ senza che un tal difetto fosse un gran ^aniio ^  giacché le notizie e le conoscenze , che ci vennero a  tal proposito per altri scrittori, sodisf ano abbastanza  ai bisogni della scienza. 

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