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Saturday, May 29, 2021

Grice e Civitella

 Avendo già detto , che il dritto Romano fu sempre incerto ed arbitrario , credo averne fatto in gran parte il carattere ; poichè sebbene non gli mancassero ancora degli altri nei , pure quelle sole qualità sono bastanti per renderlo mostruoso e de forme: e di esse specialmente imprendo a trattare, come quelle che portarono a luce la vantata gių risprudenza Romana . Ed accið questo ordinata . mente si vegga , fiaci opportuno il seguir la storia che della nascita e de felici progressi di essa ci somministra i lumi i più importanti . Fra gli innumerevoli libri tal oggetto riguardan ti , io. prescelgo quello di cui tutti gli autori si servirono , quasi di testo alle loro ricerche e com menti . Già si vede che io parlo delle opera del Gius, ( 58 ) Giureconsulto Sesto Pomponio , .della quale si av valsero i compilatori del dritto Giustinianeo , rap portando nel titolo dell' Origine del dritto , tuttocid che il nomato giureconsulto aveva raccolto su tal oggetto nel suo Manuale . E poichè Pomponio in comincia la storia del dritto dai Re di Roma, del lo stesso momento conviene seguirlo . In questa prima epoca abbastanza oscura non vi sarà perd materia di dispute , poichè l' autore parlando conformemente alla ragione ed alla storia dice , che Roma da principio visse con incerte lege gi e con dritto incerto , e tutto dal Regio arbitrio e governato ; ciocchè si deve intendere per quella parte che apparteneva al capo della bar bara Aristocrazia , nella qual forma Roma ebbe il suo incominciamento . Quindi Pomponio si espres se nelle precise parole : Populus sine lege certa , sine jure cento primúm agere instituit. Ne altrimenti doveva avvenire ; poichè quella prima associazione essendosi formata di gente mal atta al vivere so cievole , e non avendo ancora positiva forma di società , doveva essere piuttosto regolata dal coa mando che da stabilimenti positivi . Ciascuno sa che Romolo per accrescere il numero de primi suoi compagni, prese l ' espediente di aprire un Asilo da era retto ve s9 ) da che si pud comprendere quali fossero i primi fondatori di Roma . I di lui favoriti furono i più valorosi briganti , e questi divennero i padri della patria , i forti, i primi Quiriti , e formarono il Se gato . come una Dopo questi primi tratti caratteristici relativi al le leggi Pomponio siegue a raccontare tradizione, „ che essendo cresciuta in qualche mo, , do la città , Romulo divise il popolo in tante „ parti chiamate curie , e col voto di esse prende. 9 va cura delle pubbliche cose , e fece in seguito delle leggi , che si chiamarono curiate , come no , fecero ancora i Re successivi , e tutte furono „ raccolte da Sesto Papirio , il quale visse al tem , po di Tarquinio il superbo, e dal nome dell'au tore quella raccolta fu chiamata dritto Papiria, » no " . Io non m'impegnerà nelle dispute istoriche e criti. che delle quali si occuparono gl' interpreti di Pom ponio ; ma osserverd che sebbene da principio parli dello stato informe di Roma , e dell' autorità Re gia non modificata dalle leggi , fa dindi vedere , come fu data una forma, non una costituzione alla città nascente , e come dai Re furono promulgate alcune leggi curiate . Per due secoli e mezzo in cir ( 60 )* circa ; quanto durd la Regia signoria , Roma non ebbe dunque che leggi occasionali , e la società fu mantenuta più col governo che colle leggi . Prima intanto di passar oltre , e per la migliore intelligenza de' tempi seguenti , non sarà inutile il presentare in poche parole lo stato politico del popolo Romano sotto l'epoca dei Re , e quale fos se l'indole della legislazione per tutto quel tempo. E poichè di cose che non ebbero autori contem poranei o vicini , non è possibile il ragionare con precisione ed esattezza ; percið scortato dalla na tura delle circostanze e dalle tradizioni pervenuta ci , m'ingegnero di esporle nell'aspetto il più raç gionevole Fra l' oscurità delle origini Romane possiamo rilevare che quella società incominciò da un adu namento di persone appartenenti a varj popoli non solo Italici , ma Greci e Celtici ancora · Codesta tumultuaria associazione avendo Romulo per capo visse da principio di prede e di rapine , ' gusto che fece il perpetuo carattere della nazione , tra sformato poi in quello di conquiste, come gli avol toi comparsi a Romolo nel prendere gli augurj fu rono poscia nobilitati in aquile vincitrici . In tale stato di cose non vi fu da principio bisogno di leggi, ( 61 ) 1 leggi , poichè non vi era proprietà , essendochè Roma fu fondata come Livio si esprime in fondo alieno , e le piccole private dispute erano decise dalla volontà del capo , come presso tutti i popoli barbari , e nelle società de' briganci è sempre ava venuto . Avviene similmente, che nel formarsi tali associazioni , si gittino i fondamenti dell'Aristocra zia , e così avvenne di Roma . Į palagio di Ro molo fu una succida capanna : il di lui trono quattro zolle che lo rialzavano dal suolo : il Sena to fu la scelta de' commilitoni o complici delle sue rapine : i patrizi quelli che poterono vantare cer tezza di natali e qualche superiorità di ricchezze ; e tutto il resto fu vile plebe o volgo profano . Questa è la divisione naturale delle Aristocrazie nascenti . Padri , patrizj , patroni furono nomi di versi appartenenti alle stesse persone secondo i va. rj rapporti ne' quali erano considerati , o di Şena to consultivo , o di corpo Aristocratico , o di su . periorità immediata su le divisioni della plebe , la quale che che ne dicano i tardi autori della storia non ebbe alcuna parte di potere nè costituzionale, nè amministrativo . Gli stessi autori dai fatti fan no scorgere questa verità alla quale contrariano colle parole. Festo il quale aveva trascritto le no tizie ( 62 ) * tizie dagli antichi autori , parlando dell'origine delle clientele si esprime in termini rappresentativi della verità , cioè come d' una divisione di gregge piuttosto che d'un popolo . Patrocinia appellari ca pra sunt cum plebs distribuia est inter paires : Ne si devono contare per un ordine intermedio di cite tadini quegli equiri o celeri o ifossuli nominati fin dai principi di Roma , poichè non appartenevano allo stato politico ma al militare . Non è possibile il seguire i naturali progressi di quella società nascente , e vedere come a poco a poco si andasse a consolidare in quella forma nel la quale da principio era stata abbozzata . Sotto Numa vediamo i primi passi di qualche civilizza mento , lo stabilimento della proprietà territoriale : le prime leggi relative alla Religione ed ai delitti , lo stabilimento dei ministri e degli interpreti della Divinità ; ed in somma un principio di governo Teocratico , pel quale pare che sieno passate tutte te nazioni prima di portare su le cose civili le considerazioni proprie della ragione . Ma quello che specialmente riflettere dobbiamo è , che sotto quel ' Re Teosofo ebbero i primi principj le scienze ancora delle leggi e del politico governo . Non si dee durar gran fatica , per trovare de' rapporti re li ( 63 ) ligiosi in tutti gli atti umani e farli nascere anco ra in un popolo quanto ignorante , tanto super stizioso . Così par che facesse Numa o per idea propria , o per imitare i stabilimenti della sua na zione , o pel natural corso del sociale andamento ; cosi gitid i veri fondamenti di quell' Aristocrazia sommamente poderosa poichè combinava nello stesso corpo gl'interessi del Sacerdozio e dell'Im pero , o le due Aristocrazie , Politica e Sacerdo tale . Su questo piano Roma crebbe successivament sotto i Re ; l' Aristocrazia fu sempre salda contro le Regie intraprese , e la storia ci mostra con qua li mezzi crudeli e sacri seppe sostenersi . Massa crarono Romolo e ne fecero un Dio . Tale idea perd del primo governo di Roma è stata general mente sconosciuta , ed il primo per quanto io sap pia a darne l'idea fu il nostro Gian Battista Vi il quale riunendo alla multiplicità delle Filo logiche cognizioni la Filosofia indagatrice delle ori gini sociali , fra le tenebre della rimota antichità , e fra le favole e le ricordanze degli antichi costu mi seppe scoprire come un principio naturale po litico , che nel comune corso delle nazioni le società primitive cominciarono sempre dall' Arista cra CO ? ( 64 bit 1 crazia , la quale deve nascere dalla qualità delle circostanze , dall'ignoranza de' dritti , e della com pagna superstizione . Le luminose tracce del Vico furono poi seguite dal Duni ( 6) e fermatosi parti , colarmente a considerare il governo Romano , di mostro , che Roma, nacque Aristocratica : che i Re non furono che capi dell ' Aristocrazia : che i soli Patrizj ebbero la quarta di cittadini che furono in perfetto stato di combinazione 1 Aristocrazia Politica e la Sacerdotale : e che il nome di popo , lo ne' primi tempi ai soli patriz ; appartenne , come quelli che soli godevano del dritti della cittadinan za , i quali poi furono gradatamente dalla plebe acquistati . Egli concilia luminosamente la contrá dizione in cui par che cadesse il Giureconsulto Pomponio , e fa vedere che i Re' non avevano che una parte del governo o dell'amministrazione; ma che la somma dell'autorità , la vera sovranità , il potere legislativo, il dritto della pace e della guer ra risedevano nel corpo de' patriz ; , come anche il dritto di eliggersi il loro Re o principe . Furono essi i depositarj delle leggi , e , delle medesime i mi (6 ) Duni Orig. del Citted. Romano . 1 ( 65 ministri ed interpreti: e siccome per un'eterna verità le Aristocrazie barbare non si sostengono che sull'ap poggio della superstizione : cosi dal corpo Aristo cratico si sceglievano i vari Sacerdozj, e fra essi il corpo de' Pontefici fu specialmente destinato a dar i giudici alle divine cose ed umane .. Quindi la conoscenza delle leggi e l'amministrazione delle medesime fu un dritto esclusivo e divenne una dottrina arcana , conservata con tutta la gelosia del mistero , dispensata solo a modo d'oracoli , e strettamente custodita nell'ordine de'patriz ; . Codesta emanazione delle prime Teocratiche idee non solo si conservò per quanto ebbe di durata il governo dei Re , ma per quanto visse la Roma. " na repubblica , colla sola differenza perd che come crebbero le cognizioni ed i necessarj riflessi della ragione, e da essi nacquero i sentimenti di libertà e di eguaglianza ; così quelle idee si andiedero a poco a poco estenuando , finchè non ne rimasero che i soli simboli commemorativi , o i nomi sen za le cose , o le cose senz' alcuna effettiva in Auenza . Era necessaria questa breve esposizione, per co Qoscere quale fosse lo stato delle leggi , dell' am ministrazione giudiziaria e della giurisprudenza ne' pri event ( 66 ) primi tempi di Roma; e senza impegnarci nelle parti colari leggi sotto i Re emanate dal Senato regnante, possiamo con sicurezza affermare , che fossero po che , eventuali, ed incerte : e che l'interpretazione delle medesine essendo stato un dritto di corpo o di ordine affidato ad alcuni individui , possiamo dire ancora che la giurisprudenza'.fu incerta , ir regolare, arbitraria , e quale ad una nazione anco sa barbara ignorante e superstiziosa poteva solo convenire : e per conseguenza esser stato pur vero ciocchè Pomponio scrisse, che sotto i Re sine lege Gerta , sine jure certo vissero i Romani . Lascio agli ambiziosi di glorie filologiche legali l'andar raggruzzolando i pochi superstiti frammenti delle leggi Regie , poichè i stessi antichi giurecon . sulti ne fecero poco conto , e le lasciarono finalmen te perire , Chi volesse però riconoscerle , trovereb be in esse la conferma di quelle idee barbare e superstiziose , caratteristiche delle prime Aristocra tiche associazioni . Espulsi i Re si crede comunemente che il go verno di Roma cangiasse d'aspetto , e da quel momento si cominciano a contare gli eroi della libertà ; ma chi - giudica senza prevenzione non vi troverà che gli eroi dell' Aristocrazia . Anche ques Shi ( 67 ) *** 4 sti , parlano di libertà ; della propria però non della pubblica , e per servirmi delle parole di Dionisio, della libertà propria , e del dominio su gli altri Quindi Roma non vide alero cangiamento che di due Re invece di uno , e le leggi e l'amministra zione politica ę civile rimasero nella stessa condi, zione . L'incertezza fu seguita dell'incertezza ; l ' arbitrio dall' arbitrio , ciocchè ci dà manifesta mente ad intendere Pomponio dicendo : Exactis deinde Regibns . .ae . iterumque cæpic populus Ro manus incerto magis jure & consuetudine ali quam per latam legem , idque prope sexaginta annis passus est . L ' Aristocrazia era stata alquan to abbassata dagli ultimi Re, per cui ebbe fine il loro governo, ma dopo la loro espulsione ritorno presto nel pria miero vigore . Quindi gli effetti dovevano essere conseguenti , e tutta la storia a ' è una pruova di mostrativa . Infatti si sa , che dal 244. anno fatale ai Tarquinj, fino al tempo delle leggi decemvira li , e fino al 387: il potere legislativo ed il potere giudiziario furono privativi del corpo Aristocra tico . Troppo lungo sarebbe ora il seguire tutta la se rie de dibattimenti intervenuti fra i patrizj ed i plebei , quando questi già stanchi dell'incertezza E 2 del 1 ( 68 ) delle leggi civili , della forma esclusiva di gover no , e della schia vitù nella quale erano tenuti , ten tarono de' mezzi per alleviarsi in qualche modo dalle gravezze ond' erano oppressi Ottenuto il Tribunato si avvidero ben presto , che esso era troppo debole ostacolo contro la tirannia de patri zj , la quale efforcivamente era annidata dentro le stesse leggi e fortificata dallo spirito di corpo , che fieramente la difendeva . Le insurrezioni , le secessioni , soli mezzi che può escogitare un poa polo schiavo ancora dell'opinione, furono più vol. te ripetute ; ma le loro domande erano incerte , le loro querele generali , ed i loro desiderj si ridu cevano , ad essere considerari come uomini e co me cittadini: Ut hominum ut civium numero simus . In questo stato compassionevole compresero final mente , che niun mezzo vi poteva essere migliore per ottenere l'intento , che quello di formarsi una legislazione generale , poichè le sole leggi possono stabilire la libertà e l'uguaglianza civile , potevano esser riguardati come uomini cittadini. Strano ed arrogante sembrò ai patrizi il deside rio della plebe , e strano parrà sempre ai possesso ri del potere arbitrario il desiderio del ristabilimen C cosi e como ** ( 69 ) to delle leggi e della giustizia . Quindi i patrizi non lasciarono mezzo intentato per frastornare i plebei dalla lodevole intenzione , e persuaderli che i patrj costumi erano sufficienti , e che di leggi non vi era bisogno ; mores patrios observandos , le ges ferre non oportere. Furono intanto inutili le per suasioni , e lo stato infelice nel quale i plebei si trovavano dettava loro questo solo espediente . Non altrimenti che l'oracolo consultato da Locresi sul modo di sedare le civiche discordie rispose loro : fatevi le leggi : i Romani plebei sentirono l'oracolo della ragione e della infelicità nella qua Je gemevano . Vollero quindi le leggi , ma ciascu, no sa , come tutte le arti Aristocratiche furono messe in uso , per ingannare quel popolo , che spesso riposava colla più buona fede sopra i suoi naturali e costanti nimici . Si sa , come i deputati i quali dovevano mandarsi in Atene e nelle altre Città della Grecia e dell'Italia a raccorre le leg gi per la nascente Regina del mondo , si occulta rono in qualche luogo d'Italia , e le leggi poi fu rono tirate dalle arche pontificali : e perchè nulla mancasse di condimento Aristocratico , si fecero poi impastare e disporre da quell'Ermodoro esiliato da Efeso dal partito popolare . La storia relativa E 3 alla moeten ( 70 ) alla legge delle dodeci tavole se fosse trattata con quell'accuratezza che pur le converrebbe , sarebbe un articolo sommamente istruttivo ; ma questa ri cerca veramente politica è stata molto trascurata • Il popolo domandava leggi scritte , delle quali i Consoli si dovessero servire , e che non dovessero aver più in luogo di leggi il capriccio o la privata autorità ; non ipsos libidinem ac licentiam pro lege habituros. I patrizj rispondevano come abbiamo veduto , che di leggi non faceva mestieri , e che bastavano le usanze . Il popolo adduceva ragioni , i patrizj facevano parlare la religione , e questa spesso parlaya per bocca debuoi e di altri animali, del linguaggio de quali si facevano un merito d'es sere interpreti . I plebei volevano che le leggi si facessero dal popolo legitimamente e liberamente congregato ; i patrizj sostenevano , che non vi sa rebbero state altre leggi , che quelle ch'essi stesse avrebbero fatte : darurum legem neminem , nisi ex parribus ajebant. Il popolo voleva leggi di ugua glianza , ed i patrizj le promettevano in parole ; sicuri di non essere nel fatto obbligati a mantener . le ...Finalmente dopo tante vicende le dieci tavo. le furono pubblicate , e successivamente : le altre dae come ci fa sapere la storia . La storia ci dice an ( 71 ancora che con esse tutti i dritti furono resi ugua : li : omnibus summis infimisque jura æquasse : e ci dice ancora che il popolo le esamind e le approvó solennemente . Ma la storia stessa ci dice che quei bravi legislatori furono anche più bra vi ti ranni ; che essi sconvolsero tutto l'ordine pubblico e secondo Livio nihil juris in civitate reliquerant ; che per quelle leggi tutte le consuetudini Aristo cratiche furono conservate , che la vantata ugua glianza resiò in parole ; e che al primo momento di paragone il popolo riconobbe d' essere stato in gannato : La favola dell'invio de ' deputati in Grecia è stata pienamente scoverta da molti autori e spe. cialmente dal Vico , 7 (v ) dal Bonamy ( 8 )) e dal Duni : (9) la favola d' essere state leggi di ugua glianza e di giustizia , la può scoprire facilmente ognuno , che voglia leggere con critica la storia • gli avanzi di quelle leggi . La scovri ancora il E 4 po . (7) Vico : Scienza nuova ( 8 ) Bonamy : Memoir. de litterar. de l' Accad. de Paris . Tom . XVIII.. (9) Duni : Dėl Cittad. Rom . ( 72 ) 1 . popolo , quando ritornato in cal ma dopo l'aboli zione del decemvirato potè tranquillamente esami nar le leggi, ed invece di vederne tali che classi ficasse la gente come uomini e come cittadini , non trovò che poche leggi civili e criminali , funerarie e religiose , che punto o poco l'interessavano . Per essere classificati per uomini o per cittadini vi bisognavano leggi costituzionali che avessero ragguagliati i dritti , che li avesse egualmente in teressati alla cosa pubblica , che li avesse ammessi ai suffragj. Niente di tutto questo ; e la plebe re std delusa della sua troppo malfondata speranza . Vedremo in seguito come seppe rinnovare le giu ste sue pretenzioni ; ed in tanto senza voler fare l'analisi di que’miseri frammenti delle leggi decein virali , è pur giusto portarvi uno sguardo generale per vedere almeno, se meritano tutti gli elogi de' quali sono state ciecamente onorate dagli antichi é da moderni ; ed osservare in seguito, se ne pro venissero quegli effetti felici, ai quali produrre era no state destinate . Cicerone in più luoghi esaltan dole sopra tutte le leggi conosciute , non è poi molto felice nel darne le pruove ; così condanna Solone , per non aver imposto pera al parricidio , supponendolo impossibile , o volendolo supporre talo 1 1 1 * #( 73 . tale per onore dell'umana natura ; ed elèva la se• viezza della Romana legislazione per aver saputo inventare una pena orribile e crudele . O singola , sem sapientiam ! esclama egli dopo aver lungamen: te ragionato con Logica forense . Tale fu la sa viezza di que' legislatori ne' varj rami di quelle leggi ; poichè se si riguardano per la parte crimi nale esse furono Aristocratiche , ingiuste , severe , é crudeli. Se per la parte del dritto pubblico , del la quale poch’indizi ci sono restati , andavano al la conservazione dell ' Aristocrazia : se per quella della Religione e de' funerali, corrispondevano ai superstiziosi concepimenti del tempo: se per ciò che riguarda l'ordine giudiziario , dovevano esser ana loghe alle leggi ed all' usanze : se per la parte te stamentaria , è facile il vedere , ch' esse contene yano la massima ingiustizia politica , per conser vare in forza gli Aristocratici dritti : della stessa indole furono le indegne leggi relative alla patria potestà ed alle altre relazioni domestiche nelle quali sempre campeggia lo spirito di famiglia · In quanto ai contratti , le leggi furono pur sempli ci , come devono essere in un popolo barbaro con pochi rapporti civili ; ma le usure d'ogni spe cie furono terribili. Chiunque vorrà esaminar quel ( 74 ) ** te leggi in buona fede , e misurarle secondo i vem ri rapporti che le leggi devono avere colla natura e collo stato civile , troverà senza fallo ingiusti ed irragionevoli gli encomj alle medesime attribui. ti . Ma forse neppur in Roma si pensò tanto favo revolmente di esse , poichè col tempo par che fos - sero del tutte néglette e dimenticate. Cicerone stes so riferisce che al suo tempo neppure erano ben intese , e sebbene egli nell'infanzia le avesse ap prese a memoria , era poi passato di moda tal co stume : discebamus enim pueri XII. ut carmen ne cessarium , quas jam nemo discit. Ed in seguito al riferir di Gellio erano cadute . in tale disprezzo ed obbllo , ch' erano derise come fossero le leggi dei Fauni e degli Aborigeni . Si può trovar intanto qualche motivo, pel quale si possono difendere gli antichi panegiristi delle leggi decemvirali ; poichè per quanto fossero selvatiche quelle leggi , godevam no pur dei dritti che danno l'opinione e l' anti chità; e paragonata la giurisprudenz'antica a quel la degli ultimi tempi della Repubblica , il paragone risultava in favore della prima . Ma che i Giure consulti moderni , e quelli specialmente della setta degli eruditi riguardino ancora lo studio dei mi peri frammenti superstiti come il più interessante per MC 75 ) per la conoscenza del giusto, e rincariscano su gli elogj degli antichi, cið non può essere che l'effetto d'un Letterario fanatismo Se Livio chiamo le leggi delle XII . tavole , fonté ogni equità , fu troppo credulo alle espressioni ed alle promesse degl' iniqui Decemviri . Qual nie fu infatti l' utilità pel popolo Romano ? La severa ed ingiusta costi tuzione non fu cangiata , e da quella vantata ugua glianza la plebe neppure ottenne di acquistar la condizione desiderata . Per quel principio Teocrático , di sopra accen nato , ciò che distingueva in tutti gli effetti civili tanto pubblici che privati , il patrizio dal plebeo , era il dritto degli Auspicj . Era questo dritto che dava la vera qualità di cittadino negli affari sacri e ne'civili ; ed incominciando dal primo vincolo sociale , cioè dalle nozze ' , con i soli auspicj si produceva il connubio o nozze solenni, dalle qua li derivava il carattere di padre di famiglia , la patria potestà , e la facoltà di testare ; e questa specie di nozze era de' soli patriz; ; poichè gli al tri ridotti al matrimonio civile o naturale senza prevj auspicj non potevano godere delle stesse prerogative. Gli auspicj e propriamente gli auspi cj maggiori poi erano i soli mezzi per aver drito 1 ( 76 ) alle Magistrature , e far parte dell'ordine regnante dello Stato . Or niun cangiamento fu fatto da quel le vantate leggi su di un articolo tanto importante in quella costituzione nella quale tutto era sacro ; e la Storia c'insegna, quanto poi costasse di tran quillità alla Repubblica, il voler introdurre in qual che modo l'uguaglianza . Sebbene si vänti l ' Oratoria e la giurisprudenza de' tempi più antichi di Roma , pure si può asse rire , ch ' esse non avessero propriamente la loro origine che dopo la pubblicazione delle XII . tavo le . Si crederà intanto che quel prezioso codice avendo acquistata due qualità principali , cioè d'eso ser pubblico e generale , avesse resa ceria e stabia le la legislazione . Autorizzato dal popolo , fisso nel foro e delle curie , ciascuno doveva trovarvi la certezza de' giudizj , la sicurezza de'suoi dritti la legittimità de' suoi dominj; ma su questa con seguenza ci fanno nascer gran dubbj gli antichi Autori e molti fatti conosciuti . Convien sempre ricordare che il principal carac tere delle prische Aristocrazie fu la misteriosa cu stodia delle leggi o consuerudini, e della religione, ciocchè formava il privilegio esclusivo , o la pri yatiya di quella sola sapienza che gode del bujo & del ( 77. Det ZE = ; pro ice e della pubblica ignoranza . Ma codasta sapienza Romana era fondata parte su l' ingiustizia , parte su l'errore : su questo , perchè la loro scienza saa cra ed arcana non consisteva nel celare al volgo i misteri della natura , l'origine della cose, l'enera gia della forza motrice , la fecondazione dell' uni verso , ed altri tali idee nascoste ai profani presso le altre nazioni : la loro scienza arcana si raggira va sul cantare o cibarsi dei polli , sul volo degl uccelli , sull'andamento del fumo su i tremori delle viscere , e simili cose , alle quali non pud appartener mai il nobile titolo di scienza o sapien . ma quello solo di vane osservanze . L'errore poi lo facevano servire all' ingiustizia , poichè con tali mezzi si mantenevano nell'assoluta disposizio ne delle leggi , facendole servire alla conservazione del preteso dritto del più forte, cioè alla soy version ne di tutte le idee del giusto . Or poichè quelle leggi qualunque fossero erano pur pubblicate , una parte della scienza arcana e dell' aristocratico potere sarebbe andato a svanire , se non si fosse trovato un modo col quale si ae vesse potuto riparare una perdita si grave . Ques sto si effetrul col conservare il potere giudiziario Dell'ordine de' patrizj , e col rendere inutili le lege es za 7 bid SSO rvi ti chi Tale Cu • -ne, ori ujo el gi ( 78 )* gi ; se non fossero state avvalorate dalla doro re condita sapienza . Essi dovevano spiegarne il sen so ; essi conoscere qual dritto nasceva da una tal legge ; qual era l'azione che ne proveniva , quale il modo o la formola di proporla, quale l'eccezione che poteva impedirla ; e finanche si arrogarono come un mistero sapere i giorni ne' quali si poteva amministrar la giustizia senza offendere i Numi . Ecco insomma la giurisprudenza , ossia il mezzo di rendere inutile anzi dannoso alla società il beneficio d'una Legislazione. Essa vanta un ori gine Aristocratica , un origine che si confonde coll' errore , colla malizia , e colla prepotenza . Sebbene dunque la giurisprudenza fosse nata su bito che vi furono leggi incerte ed arbitrarie ; pu re non si confermd , estese e stabilì nelle forme , che dopo la pubblicazione delle XII . tavole ; dopo questo prezioso compendio dei dritti degli uomini e degli Dei . Pomponio conferma le mie parole . » * Dopo pubblicate ( egli dice ) le leggi delle XII. ► tavole , come naturalmente avvenir suole , s'in » cominciò a desiderare per l'interpretazione delle medesime l'autorità de' giurisprudenti , e le ne by cessarie dispute del foro. Tali dispute e tal drit » to non scritto composto dai giurisperiti non ha s pes, 79 ) 9 ji però un nome proprio come le altri parti del dritto , ma con pocabolo comune è chiamato Dritto civile . Quasi nel tempo medesimo da „ quelle stesse leggi si fecero nascere le azioni , „ colle quali si doveva discettare a litigare : ed sacciò non fosse in libertà di ciascuno il farne uso, si pensò a farle essere certe e solenni ' ; e que „ sta parte del dritto fu denominata azioni della „ legge , o sia azioni legittime E cosi quasi ad - un tempo nacquero queste ' tre specie di dritto cioè leggi delle XII. tavole ; dritta çivile deriva „ to da esse ; ed azioni della legge, composte su i s dritti antecedenti , La scienza poi tanto delle » leggi quanta dell'interpretazione , e delle azioni %, stesse era riservata al collegio de Pontefici , 1 ,, quali in ogni anno destinavano persona che pre sedesse ai privati affari o litigi ; e con questa , consuetudine visse il popolo per cento anni in » circa , „ Quale orribile contradizione ! Appena pubblieata una legislazione tanto vantata per la sua perfezione, fu trovata cosi insufficiente, ch'eb be immediato bisogno di sostegni e di interpreta zioni . E codesto fu il codice superiore a tutte le Biblioteche de' Filosofi ? Ogni parola di Pomponio contiene una contradizione alle idee di leggi e le gis 80 ) gislazione che somministra il buon senso il più comune . Il dritto Civile tanto encomiato non fu altro dunque che il risultato delle interpretazioni de'Giu. risprudenti e delle dispute forensi ? E qual razza di prudenti erano mai quelli ! Ciascuno sa che quella fu l' Epoca della più crassa ignoranza ; la spada , la zappa , i polli e le usure erano le sole idee che fiorivano in quelle teste leggislatrici . Ma poichè col progresso del tempo , e colla frequenza de' giudizi qualunque fosse stato quel dritto con suetudinario • poteva pur ridursi in massime o in principj di giustizia , e cosi divenire di comune. intelligenza e di un uso generale ; si pensò il mo. do onde questo non avvenisse , e si mantenessero sempre le leggi nel bujo e nell'incertezza . Ne cið era sicuramente per una vanità dottorale , ma per conservare un potere ed una leggislazione arbitra sia , qual era il grande scopo dell' ordine Aristo, cratico . L'unico mezzo che essi viddero il più opportu 80, fu quello d'inventare le azioni , cioè delle for mole colle quali non solo si doveva agire o ecce pire in giudizio , ma secondo le quali si doveva no regolare i contratti e gli altri atti civili , accið por v ( 81 ) e far potessero avere un effetto legale . Non bastò loro * di aver la privativa de' giudizj ; poichè colle leg gi certe difficilmente avrebbero potuto abusarne : bisogno dunque inventare un nuovo dritto di esso e della nuova pratica una nuova legis lazione da surrogare all'antica scienza mistica delle leggi, per tenerle sempre in quella severá cu stodia, colla quale prima delle XII. tavole teneva no le antiche consuetudini . E perchè non si man casse di venerazione a tale straordinario stabili . mento, i Pontefici ne furono fatti depositarj egual mente e disponitori . Chi' può trovare in questa specie di legistazione altro carattere che di una volontà arbitraria diret ta non a dispensar giustizia , ma a conservare ľ Aristocratico dispotismo , darà segno , di non aver avuto mai idea di ciocchè costituisce il ca. tere delle leggi . Ma non si trattava già di fac leggi , si trattava solo di tener il popolo in schia vitù : perchè se avendo già esso acquistato i drit ti di privata cittadinanza avesse potuto godere anche quello d'Isonomia , cioè dell' eguaglianza delle leggi , qual'era stato il suo intendimento nel promuovere una pubblica leggislazione , avrebhe fatto un gran passo verso quella libertà che tanto F am ( 82 ) ambiva , ma che più sentiva che conosceva . Escla . md esso sovente contro quella specie di occulta o privala legislazione , dicendo, che la sua condizio de ea in questo assai peggiore di quella dei po poli vinti ; essendogli negato il poter sapere cioc che riguardava i più comuni affari çivili , e fino i giorni legali e feriali, ciocchè agli altri non era Ignoto : segno sicuro che l'Aristocrazia Romana era inolto più feroce o severa di quella delle altre città o popoli vicini . Il dottissimo Vico con gran proprietà d' intelli genza penso che quel notissimo motto di Şolone : conasciti, fu piuttosto un précetto politico che mo rale . Pieno l'animo di tutti i sentimenti della ve ra giustizia Solone ricorda va con quel motto all' oppresso popolo di riconoscer se stesso , cioè di riconoscersi per uomini ed uguali ip dritto a colo ro che li opprimevano. Il popolo Romano non eb be un Solone , che gli desse così utili ricordi ; ne forse ne aveva bisogno , poichè abbastanza si ri conosceva , ed agli insulti de'Patrizi rispondeva , che non erano fioalmente essi ne discendenti do ' Dei , nè venu i giù dall' Empireo . Avrebbe perd avuto bisogno di un Solone , per aver lidea d'una costituzione , senza la quale arrivo si a distruge gero ( 83 )* gere la maggior parte degli abusi del potere Ari „ stocratico, ma non giunse mai a formare una pere ferta Repubblica, fondata su i veri rapporti sociali e su i dritti primitivi della Giustizia naturale e positiva : per cui se Roma corse rapidamente alla grandezza dell'impero e delle ricchezze, cadde an che presto nella voragine del disporismo . Ma ritornando a quella Giurisprudenza che suc cedè immediatamente alle XII. tavole, e che diede nascita a quel nuovo dritto così stranamente am ministrato, dirò , che sebbene da quanto semplice mente espone Pomponio , se ne possa giustamente fare il carattere; pure ad esuberanza aggiungerd, che 1 ' illustre Gravina , tuttochè pieno d' entusiasmo per la Romana Giurisprudenza, non seppe nascon dere , quanto fosse infelice quella de' tempi de'qua. li abbiamo ragionato . Antiqua jurisprudentia nun. cupatur quæ statim post latas leges XII. tabularum prodiit : aspera quidem illa tenebricosa & tristis non tam in æquitate quan in verborum superstitione fundata (9) . Se il Gravina rinunciando ai pregiu dizj Filologici, avesse voluto mettersi in grado Gray. de Ortu Tur. Civ. cap. 46. F 2 di ( 84 ) di giudicare giustamente , come riconobbe per tenebrosa l'antica giurisprudenza , avrebbe ricono sciute per arbitrarie e maligne le successive giuris prudenze dette media e nuova , ed avrebbe discon * fessato gl ' inopportuni encomj , che in generale yolle ad esse tributare . Per quanto perd si è finora ragionato , non ho toccato che leggermente la nequizia della giuris prudenza e della giustizia sacerdotale ; ma chiun que per poco abbia di buon senso converrà meco, che una delle tristizie maggiori in fatto d' Ammi nistrazione è il sottrarre le leggi del pubblico uso e conoscenza , e ridurle per vile ambizione e su dicio interesse ad arcani misteriosi . Nascondere le leggi, è nascondere la luce civile ', è precipitar gli uomini ne' vizj e nella corruzione . Le leggi con molta proprietà e verità d'espressione si chiamano la ragion civile , onde il celarle, il corromperle , val lo stesso che privare gl'individui del corpo po litico di quella ragione che loro deve servir di guida in tuui gli affari sociali. I patrizj giurispru. denti non lasciarono mezzo per tenere il popolo nell'oscurità , poichè non solo coll' inventare le azioni e farsene' una privativa di ordine, occultaro no le leggi e le guastarono ; ma de' nuovi stabili men ( 85 ) menti anche s'impossessavano per poterne disporre a loro talento. Livio n'è amplissimo testimone di cendo : institutum etiam ab iisdem coss. ( cioè Lo Valerio e M. Orazio ) ut Senatusconsulta in ædem Cereris ad ædiles plebis deferrentur , quia ante ato. bitrio Consulum supprimebantur vitiabanturque ( 10 ). Non fu però sufficiente questa legge, come vedre mo in altro luogo , e i giurisperiti seguitarono ad essere veri Monopolisti delle leggi . Dobbiamo credere però che i più virtuosi Ro mani avessero a vile codesto mestiere d'ingan no e di soverchieria ; e perciò . la storia ci pre senta sempre con elogj coloro i quali quasi senz' intervallo tornando dai campi di Marte cambiava no coglistrumenti rurali gli arnesi guerrieri , o coronavano l'aratro di allori trionfali . Si sa che Roma allora e per alui secoli non presentava al cuna occupazione che potesse allettare alla vita cittadinesca , la quale dalle belle arti , dalle scien ze, e dal prodotto da, esse spirito sociale si rende solo piacevole ; perciò chi non amava l'intrigo, nè la vita oziosa soffriva , in vece di darsi alla caba ܐ lis (10 ) Liy . lib. 3. cap. 26 . ( 86 listica e viziosa giurisprudenza , si riparava nella esercizio dell'agricoltura sempre preferibile ad una mestiere cosi pernicioso · Infatti la storia ci pudo istruire , mostrandoci , che la famiglia la più in festa allo Stato , la perpetua persecutrice della li bertà popolare e della Giustizia pubblica fu una famiglia di giurisprudenti. Tale fu la Claudia ; e sempre si è veduto che dove dottori e forensi 80 no, la discordia prende il luogo della pace e della naturale tranquillità . Ma ritorniamo a Pomponio . Egli ci dice che quella mistica giurisprudenza si sostenne quasi per un secolo : la storia pero a gli altri autori dicono , ch' ebbe una durata eguana le a quella della Repubblica , toltene alcune diffe renze dalle quali non fu alterato il fondo del la cosa · Seguita dindi Pomponio a racconta re , come quelle formole ed azioni , essendo ri , dotte in forma da Appio Claudio , cotal mistico libro gli fu involato da Gneo Flavio figlio d'un libertino e scriba dello stesso Claudio : ed aver . , dolo pubblicato e fattone un dono al popolo , » questo gli fu si grato , che lo fece pervenire ad » esser Tribuno della plebe , Senatore , ed Edile „ Questo libro contenente quelle azioni delle quali > si è già parlato , dal nome dell'editore fu deno ( 87 ) Si po , mitato drino civile Flaviano , benchè egli nulla » vi aggiungesse del suo. Nel crescere poi in Romi * la popolazione e nel multiplicarsi gli affari ► maticando alcune specie di formole , Sesto Elio non » guari dopo compose nuove azioni e ne pubblico co un libro chiamato Dritto Eliano , . trebbe" ragionevolmente pensare , che pubblicate le leggi e resa publica la scienza arcana , il dritto cívile , le ' azioni, la pratica, e le leggi stesse diven cassero di pubblica ragione ; e che il popolo illua minato su i principj legali , sulla condotta degli affari , sul modo di amministrar la giustizia , . sulle ordine giudiziario , non avesse più bisogno della maduduzione de' patriaj per distinguere il giusto , e sapere i mezzi d'ottenerlo . Ma tuu ' al trimenti andiede la bisogna į poichè non volendo i patrizj perdere per alcun modo la custodia e la dispensazione di quella scienz'arcana , che forma va la base principale del loro ingiusto potere, tro* varono il'modo , onde far rimaner il popolo de fuso . E come nelle sette se si vengono a scopris se i segni mistici destinati al riconoscimento, pres stamente si cangiano , e de ' nuovi si surrogano , onde sia salvo it mistero ; cost i bravi Giurispe siti eseguirono , cost posero in salvo i pretesi F drica, ( 88 ) dritti dell' ordine , e conservarono il grande arcano della Giurisprudenza . Le formole e le azioni furono cangiate , e forse in maggiori cifre involute onde potessero rimanere ancora lungo tempo nascoste ed inintelligibili allo sguardo plebeo . Ma ascoltiamone, Cicerone, il qua le ce ne dà il più distinto divisamento ; Erant in In igna potentia qui consulebantur : a quibus etiam dies, tamquam a Chaldæis petebantur. Inventus est scriba quidam Gn. Flavius qui cornicum oculos con Fixerit , & singulis diebus ediscendos fastos populo proposuerit , & ab ipsis cauris jurisconsultis coruin sapientiam compilarit . Itaque irati llli , quod sunt, veriti , ne , dierum ratione, pervulgata & cognita șine sua opera lege posset agi . notas quasdam com posuerunt, ut omnibus in rebus ipsi inieresseni ( 11) Non fu di alcun utile dunque l'aver trafitti gli oc chj a quelle cornacchie poichè in breve tempo seppero rinnovarli e renderli migliori. Per quanto quindi prosiegue , la Storia troviamo sempre costantemente e già pel corso di quattro secoli gli stessi sentimenti , gli stessi principj , la 2 stes * ( 11) Cic. pro Mur. cap. XI. ( 89 )* cha stessa condotta". La Giurisprudenza fu latente , in çerta , arbitraria , ignota al popolo ,, e privativa del solo ordine paurizio sacerdotale , il quale lungi da quella virtù che sola consiste nella beneficenza » da quella sapienza che cerca il vero , per render lo di comune demanio ; da quella Giustizia trova i principj nella ragione, e gli espansivi sens țimenti nel cuore ; da quella naturale benevolenza e da quel sentimento di pietà, che distinguono l'uo mo civilizzato ; da'veri sentimenti di patriotismą che non può essere mai scompagnato dalla Giusti, zia ; , lungi dico da tutte queste qualità e gli Eroi del Campidoglio non sembra che provassero altri sentimenti che quelli dettati dallo spirito di corpo , sempre contrario, anzi distruttivo de' sentimenti so ciali , dal vile interesse personale e pecuniario Fros, duttore di tutti i vizj , e dall'abuso di un illegiti mo potere . E pure questi furono i patriarchi della giurisprudenza ! Seguitando quindi Pompopio ad esporre i fonti del dritto Romano ci accenna l'origine de' plebi. - . sciti e de' senatusconsulti , specie di leggi dettate dal popolo o dal Senato , e delle quali in appressa, vedremo gli effetti ee'l'l valore , e soggiunge , che » nel tempo stesso anche dai Magistrati nacque » un' 1 el gobierno 5 un' altra specie di dritto s poichè , tecid saw > pessero i cittadini , di qual dritto i Magistrati in si sarebbero serviti intorno ai varj oggetti di ► giudicatura , & perchè vi andassero premuniti , ► pubblicarono degli editri , da quali si costitui il » Dritto onorario , cost detto perchè proveniya dall'onor del Pretore , • E dopo aver parlato finalmente dell'altra parte del dritto che nacque delle costituzioni de' Principi , cost riepiloga tutti i fonti che costituiscono il 'dritto Romano . ,, Nel la nostra Città dunque dice egli ) la legisla os zione è costituita del dritto" o sia legge ; da » quello che propriamente si chiama Dritto civile , che non è scritto , è consiste nella sola interpre mtazione de' prudenti : dalle azioni della legge » le quali contengono le formole di agire ; dai * plebisciti che furono fatti senza l'autorità del » Senato , dagli edini de'Magistrati,da' quali nasce il dritto onorario ; dai Senatusconsulti costituiti dal Senato senza legge particolare ; e finalmente , dalle costituzioni de' Principi , Ecco tutta la Storia seguita , che Pomponio ci ha lasciata del dritto Romano, ed intorno alla quale presso a poco gli autori tunti convengono . Abbiamo finora voduto quale fosse il dritto é la C 91 ) fa giurisprudenza Romana prima è dopo dello leggi decemvirali , e quindi come per quattro secoat li e più le leggi e la Giurisprudenza avessero 1 caratteri d'irregolarità , d'incertezza e di arbitrio i é non ostanteche la ragion popolare andasse ac quistando qualche dritto su l'Aristocrazia , puro questa sostenuta dal Sacerdozio , qnantunque per Necessità cedesse in qualche cosa de’dritti pubblici, fece perð ogni sforzo per tener recondite le leggi , e sotto le chiavi del mistero tutto quello che ri guardava l'anministrazione della giustizia. Conoba bero ben essi che nei stati di qualunque sorte, quel If anno veramente il massimo di potere effettivo cho possono disporre a loro modo delle leggi e della giu stizia , e che tanto più diventa tale autorità effica cé , quanto più le leggi sono oscure incerte ed ar bitrarie . Ma per vedere come questo continuassets e come la Giurisprudenza seguitasse ad esser sem pre della stessa indole , prima di venir a ragionia re de' plebisciti e de' senatusconsulti ch' ebbero di yerse fasi, ci fermeremo ad esaminare quel dritto; cui si volle dare il titolo di onorario , ma che ves dremo' non essere stato degno di alcun onore. Se si volesse parlare del la ridevolezza di quelle vantate formole , che costituivano la Romana Giu ris ( 92 ) risprudenza , ci porterebbe a perdita di tempo , ma se i Romani di buon senso e Cicerone stesso le. deridevano e tenevano in altissimo disprezzo , cre do che dopo due mille anni potremo far noi al- , trettanto , e chiunque non sia un ' vero divoto , e cieco adoratore della Romana antichità e giurispru-, denza. Rifletterà solamente , che quando di cose sem. , plicissime si vogliono far misteri , allora dovendo vi aver luogo l'arte d'imporre , le idee semplici si devono involgere in un numero di parole non necessarie , e surrogare impropriamente le imma gini e le finzioni alla semplicità e realità delle co se e delle idee : specie di geroglifici che deve ace: compagnar sempre il mistero, e l'impostura Siccome non è mio intendimento però di fare la Storia del governo civile di Roma, mà solo indicare il corso infelice delle leggi e della giurisprudenza, cosi non m'impegnerò nelle lunghe dispute e di bauimenti fra la plebe e i patrizj , quando quella per acquistare i dritti di cittadinanza , e questi per allontanarli , facevano tuttogiorno rimbombare de loro schiamazzi il foro Romano; ma accennerò so , lamente ciocchè importa , per passare all'origine del dritto onorario . La forza dell' opinione non aveva più molio. ( 93 ) scevano valore contro la forza reale ed effettiva ; per cuti essendo riusciti i plebei a partecipare ad alcuni di quegli officj che fin allora erano stati privativi de patrizi , come fu quello della questura e de' tria buni militari , non parve foro di aversi assicuraii i sospirati dritti , se non ottenevano la massima delle Magistrature , vale a dire il Consolato . E poichè già per lunga e dolorosa esperienza cono che sempre col manto della Religio ne i patrizj cercavano coprire le loro pretese , o tependone lungi il volgo profano , ailontanara lo da tutte le magistrature che de' sacri auspicj abbisognayano ; così i plebei videro che per farsi strada al Consolato , si rendeva necessario l ' ardi mento di entrar ne' sacri pene trali , ed andar an che essi a studiare e consultare un poco i libri Sibillini . Quindi fra le rogazioni che fecero cor rendo alla fine il quarto secolo di Roma , furo no queste cose combinate ; cioè che invece de' Duumviri addetti alle cose sacre si facessero de De. cemviri , e che di questi cinqué patrizj fossero ed altrettanti plebei : e che nella nuova elezione de Consoli l'uno fosse del loro ordine , e l'altro pae trizio . Invano Appio Claudio montà in tribuna per fare non arringa ma una predica Teologica contro le 94 et le nuove idee filosofiche sorte negli animi della plebe Romana : invano ricorse alle idee teocrati che già fatte obsolete ; invano minacciò d anate ma quel popolo , che potea far a lui più reali mi nacce : Roma ( diceva egli ) fu fondata cogli au spicj: futiociò che vi è di pubblico , di privato , di sacro , di profano , in guerra , in pace , in cae sa e fuori , tutto doversi cogli auspicj trattare : che i soli patrirj in esclusione de' plebei per inveterato costuma godevano del dritto degli auspicj: che niun magistrato plebeo fu mai creato cogli auspicjse che in fine canto era il creare i Consoli dalla ple. be , quanto il rovesciare interamente la religione , ed incorrere nell'ultima indignazione degli Dei ( 12). Non ostantino però tante e si gravi rimostranze Lucio Sestio nel 387. ottenne finalmente il conso lato . Se questo colpo fosse doloroso a sostenere per i patrizj , è facile l'immaginare ; ma al male già accaduto non potendo portare alcun riparo ef ficace , si rivolsero ad escogitare qualche rinfranco , per non perdere intieramente quel privativo potere che dipendeva dal consolato . Pensarono dunque sta ( 12 ) Lir. lib. YI. cap. 36 mabilire una nuova Magistratura, che potesse con servare nell'ordine patrizio l'amministrazione del da Giustizia , il potere giudiziario , e tuttociò che riguarda l'esecuzione delle leggi civili. Quindi col pretesto che i Consoli erano quasi sempre fuori di città alla testa degli eserciti , onde non poteva no adempire agli ufficj della giudicatura , proposent to di stabilire un nuovo magistrato che adempisse & questa parte dell'Amministrazione , e fu ordinato che si traesse dai patrizj e si chiamasse Pretore . La pretura dunque fu stabilita per conservare nell'ordine de' padri eutto il sistema giudiziario o forense del quale avevano facto fin allora uno scempio cosi crudele . Le leggi e la Giurispruden za seguitarono ad essere malversate , ma per poia chi anni durd privativamente nelle mani de' patri zj la Pretura . Eccoci intanto al tempo nel quale si pud fissare veramente l' epoca di quella Giuris prudenza che passo di mano in mano fino agli ul. timi tempi ne' quali ebbero qualche celebrità il no . me Romano e l'Impero . Questa parte del dritto , come testè ci ha insegnato Pomponio , nacque da gli editti , che emanavano į Pretori nell'entrare in esercizio della loro Magistratura , ed essa façeva il maggior latifondio della Scienza forense . L'im para the S6 ) portanza dunque della medesima ci merte nel do vere di portarvi sopra uno sguardo particolare , seguendola brevemente nel corso della Storia' , ve derne in qualche modo l' uso , il carattere ; e gli effetti , Dopo lo stabilimento della pretura e della comu nicazione a tat officio delle plebe , e più dopo ese guito il censo di Fabio Massimo il governo di Roo ma perde la forma Aristocratica , benchè non ne perdesse lo spirito ; ed io non ardirei dire col cos mune de' dotti , che si trasformasse mai in quella forma costituzionale che si chiama Democrazia: La libertà popolare fu molta , e qualche volta ecces siva a segno che degenerd' in licenza , poichè essa non era limitata dalla legge ; ed il dritto de' suf fraggj ed il potere legislativo non ebbero mai quel la regolarità ed uniformità , che può rendere nel tempo stesso un popolo regnante e tranquillo . E non fu mai tale il popolo Romano, poichè la for ma del suo governo non fu costituita su d'un pia no antecedentemente ragionato nel quale dalla considerazione de' varj rapporti sociali si fosse ri montato alla necessaria divisione del pubblico po tere , e questo ripartito in modo che le varie par ti non si potessero nuocere fra loro , e non si po tes. → toa 97 ) tessero riunire ; ma per un nesso naturale tutte coordinatamente contribuissero al grande scopo della perpetua conservazione sociale . Non avremo perciò quind' innanzi frequente oco casione di parlare dei disordini dell' Aristocrazia patrizia o sacerdotale , poichè gittati i semi del disordine e della corruzione , essi si moltiplicarono dovunque trovarono suolo adattato alla facile germi nazione. Llibertà produsse i suoi necessarj vantag ki , non però tutti quelli che sarebbeo nati da una vera e legittima costituzione . Ma passiamo final mente a vedere quale fosse stato il fato della Giu risprudenza in questo nuovo ordine di cose . Fra i Scrittori che di proposito e più accurata , mente trattarono degli editti pretorj sono da distin guere il celebre Giureconsulto Eineccio ( 11 ) ed il Sig. Bouchaud dell'Accademia delle Iscrizioni ( 12), i quali per trattare il più compitamente che fosse possibile questo importantissimo articolo relativo alla Storia politica ed alla Giurisprudenza Romana, non tralasciarono ricerca alcuna conducente al loa G TO ( 1 ) Heinec. Hist. Edict. ( 12 ) Memor. de l'Accadem . des Inscr. com. 72. ma 98 ) ro scopo . Trovarono che in Roma e per l'Impe , so ancora non solo quelli che propriamente Man gistrati erano detti , ma diverse altre cariche ed officj ancora che non avevano tal carattere , ebbe To pure il dritto o il costume di fare degli edinti Quante che fossero adunque le divisioni e suddi visioni del potere esecutivo o giudiziario , ed in quanti diversi rapporti fossero esse costituite, pren dendo un tal dritto , ebbero l'uso e la facoltà di straordinariamente comandare. Cosi , incominciando dai Pontefici e dai Tribuni della plebe , nè gli uni nè gli altri Magistrati , e passando ai Consoli e Pretori fino ai menomi Magistrati Civici tutti vol. lero avere il dritto di far editti , e godere di quel. Ja parte di potere che in tale facoltà o prerogativa era compresa . Fra tanti Magistrati perd che eb bero o si arrogarono cotale autorità , gli editti di maggiore celebrità , e che contribuirono a creare una nuova Giurisprudenza furono quelli de'Pretori. Abbiamo già detto di sopra che dai patrizj fu inventata e fatia stabilire questa nuova Magistraa tura a consolazione ed indennizzamento della per dita che avevano fatta d'un Consolato passato al la plebe ; e quindi ottennero , che il Pretore dal loro ordine dovesse essere prescelto Non durd mol , ( 99 molto intanto questo, privilegio poichè la plebe veggendo di quale importanza fosse la Pretura , non molti anni dopo cioè nel 417. volle anche para tecipare a tal carica , mentre ancora era unica e non divisa nei due Pretori Urbano e Peregrino ; ciocchè' avvenne circa un secolo dopo , cioè nel anno 510. Coll' andar del tempo si multiplicarono maggiormente , ed oltre dei due mentovati e dei Pretori Provinciali altri ve ne furono nella Città , de' quali alcuni erano addetti a rami di cause para ticolari , Ricordandoci ora di ciocchè abbiamo detto del la origine della Pretura , ciocchè ci viene attesta 10 da Livio e da altri , cioè che essa fu surro gata al potere giudiziario , che i Consoli esercita vano , si dovrebbe naturalmente pensare , che se i Pretori cagionarono alterazione nell'antica Giu risprudenza , e ne fecero nascere una puova , çið essere accaduto per effetto delle loro decisioni o decreti o sentenze , le quali avessero per la loro giustizia meritata la conferma della pubblica auto rità , e passate quindi in dritto consuetudinario Ma non fu certamente per tal motivo , nè si po trebbe facilmente immaginare , che essi a priori fossero autori di un nuovo dritto e d'una nuova Giu. 3 . G 2 ( 100 ) Giurisprudenza . Eppure non fu altrimente : essen do essi semplici giudici o ministri di giustizia , colla facoltà di fare degli editti seppero per tal modo usurpare l'autorità Legislativa , che il dritto fu cangiato , e gli editti più che le leggi furono osservati , e maggior uso ed autorità ebbero nel Foro . Ma se i Pretori non erano altro che Giudici cioè Magistrati di Giustizia , il loro officio era solo di applicare .la legge al caso particolare , o sia ve der i rapporti fra la legge e ' l fatto del quale si di. sputava. Un Giudice non può creare un dritto col le sue sentenze , poiché esse altro non sono che la dichiarazione del dritto medesimo ; cioè che la legge nel caso proposto si verifica per la tale azio ne o d'eccezione dedotta in giudizio . E se deci dendo , cioè esercitando l'attualità della Magistra tnra non può crear un dritto , molto meno dee cid poter fare per la sola qualità di Magistrato o in forza della Magistratura . Gli editti pretorii dunque per i quali si alteravano , si cangiavano le leggi , e se ne stabilivano delle altre temporarie , ci pre sentano degli atti di autorità arbitraria , tempora ria , ed incerta che non possono formar mai una parte del dritto , il quale può solo emanare dalla - po ( 101 ) 1 0 0 ! ! . 1 potestà legislativa , e dev'essere certo generale o perpetuo , fino a che non sia abrogato dalla stessa autorità . Quando dunque in una carica siriuniscos no contro tutti i principi della ragion pubblica quelle facoltà , che devono essere divise da limiti insurmontabili , si può dire che tal carica contenga almeno in potenza ( come dicevano i Scolastici ) i principj del disporisano , e dispotico si può chia mar il Magistrato che l'esercita . Nel crearsi la Pretura io voglio supporre che non s'intese produrre un mostro di tal fatta , ma come codesta carica fu surrogata al potere giudi zionario che avevano prima i Consoli , il quale era riunito al potere esecutivo , cosi' e per questo per quel grado d'autorità che prendevano dall ' or dine da cui erano tratti , non fu difficile il farvi passare di tali abusi . A considerar dunque giusta mente la cosa non nacque nella Pretura tale abuso dal semplice potere giudiziario , ma da quello di far gli editti . In fatti se si va all'origine di que sto dritto , ne troveremo la ragione : Edicimus ( dicevano gli antichi ) quod jubemtis fieri : espres sione tanto generale , che potrebbe comprendere l'esecuzione di tutte le potestà non esclusa la le gislativa ; e perciò fiequentemente le parole di G leg ( 102 )* leggi e di editti furono di uso promiscuo : Ma Papiniano è quello che più nettamente ci ha la sciata la vera idea del dritto pretorio dicendo che fu introdotto a pubblica utilità , per adjuvare supplire, e corriggere il drilio civile . Jus prætorium adjuvandi, vel supplendi , vel corrigendi juris gratia propter publicam utilitatem introducium : Ecco dunque la vera origine del drixco Pretorio, e propriamente di quello che proveniva dal fare gli editti . Ajutare intanto indica debolezza , supplire , mancanza, cor reggere , errori . Si dice ch'è nell' ordine naturale delle idee di amministrazione , che quando al caso non si trovi alcun stabilimento di dritto , alcuna legge scritta , la volontà del Magistrato o di colo ro che governano supplisca a questo difetto che il loro piacere tenga luogo di legge questa volontà sia giusta o ingiusta , utile o noci va alla Repubblica ( 13) . Ma che altro è mai il Dispotismo , l'odio de' popoli czualmente e de' buoni regnanti : Se le leggi mancano, bisogna far le , e non solo il Ministro di giustizia , ma niun Magistrato è mai autorizzato non dico a fare alcu > o che na (13) Bouchaud Memoir. cit. tom. 72. ( 103 11 0 7 I na legge , ma nè a soccorrerle cadenti , nè a sup plirle difettose , nè a correggerle erronee , nè ad interpretarle oscure · Lascio le tre prime condizio ni o circostanze delle leggi , sopra le quali non pud cadere alcun dubbio , che il restituirle in qualun que modo non possa spettare ad altri che al So vrano ; ma in quanto all' interpretarle , . sopra di cui il probabilismo forense pare che abbia stabia lita la sua autorità , rifletterò che l'interpetra re o interpatrare da principio fu in Roma del so to ordine del patrizi , quando tutti i poteri e spe cialmente il legislativo erano ristretti nell' ordine "Aristocratico . Essi dunque che facevano le lega gi erano i soli che potessero interpretarle , uno e l'altro potere era illegitimamente stabilico ed abusivamente amministrato . Quando una leg ge è oscura , non vuol dir altro , che il non sa persi precisamente , ciocchè essa comandi o pre scriva ; lo spiegarlo deve venir dunque dalla stes sa autorità , che l'ha emanata , sola interprete le girima di se stessa . Ne i giudici dunque nè i giurisperiti possono arrogarsi un autorità illegittima della quale è tan 10 facile l'abusare ; e percid gli ottimi legislatori e Giustiniano stesso ogn'interpretazione proibiro G 4 ma l i 10 . ( 104 ) no . Le leggi bisognose di sussidj ed interpretazio. ni indicano abbastanza i loro difetti , de' quali di sopra abbiamo accennato il rimedio , ed il maggior male da esse prodotto fu d' aver fatta nascere la Giurisprudenza , ed in seguito la corruzione della giustizia : nel qual fatto osserva l ' Eineccio , che i Romani furono cogli Ebrei sotto lo stesso paral lelo (14 ) Or l'autorità data ai Pretori cogli editti prova visibilmente due punti: il primo che le leggi era no così incomplete , come sono quelle dei popoli bara bari ; e che i Romani lo furono a tal segno , che non seppero conoscere, quanto il confondere le po testà , ed il lasciar il poter arbitrario ai Magistrati fosse contrario alla Giustizia ed ai principi di ogni buon governo . Scuserò i pretori se ne abusarono , ma come scusare quel modello delle Repubbliche , quella Repubblica stabilità su la virtù , e che con nobbe più delle altre la libercà e l'uguaglianza ? Non togliamo a Roma gli onori che merita . Essa fu la prima inventrice degli editti , essa fu la sola Re. ( 14 ) Heinec. De prohib. a Justin. interpret. facult. Cros bertan Repubblica per quanto si sappia , che li avesse in costume . A vedere quale era il dritto Pretorie lungi dal dover credere i Pretori Magistrati giudiziarj , do vremmo anzi prenderli per riformatori o corret . tori delle leggi . Tali furono in fatti , ma non per uno stabilimento autorizzato dalla potestà le gislativa : lo furono solo per abuso , vergogno so ai costituenti di sì strana Magistratura , e fer nicioso sommamente al popolo soggetto. Se Roma avesse conosciuti i difetti delle sue leggi , e l'in congruenza nella quale dovevano essere per la dif ferenza de' tempi , e per i politici cangiamenti ; ed avesse voluto imitar veramente le leggi ed i sta bilimenti di Atene , avrebbe trovato più oppor tuno mezzo ' a correggere e modificare la sua bar bara legislazione . Ciascuno sa che in Atene vera un Magistrato detto de' Tesmoreti , il quale propo neva annualmente i cangiamenti o correzioni da farsi nelle leggi , e queste erano poi approvate o riggettate dal potere legislativo . Non deve farci intanto molta meraviglia che la pretura s' introducesse con tali abusi e tant' auto rità straordinaria , se rifletteremo che quella. Magi stratura fu da principio stabilita privativamente per l' or ( 106 ) * t' ordine patrizio , il quale la conservò in suo potere per trent'anni . Per sapere poi come quell'abusivo potere si esercitasse , devo ricordare , che vi erano quattro specie di editti , cioè Repentina : perpetuæ jurisdi fionis caussa : translaticia : nova . E senz' andar esponendo il valore di ciascuno , ciocche fino alla sazietà da molti autori è stato eseguito , mi ri stringerò ad alquante osservazioni più importanti . E primamente dirò , che quelli editti i quali do vevano contenere il sistema giudiziario attuale del la pretura , furono quelli appunto , da'quali deri varono maggiori abusi , cioè quelli perpetuæ jufts dictionis causa , pei quali il Pretore esponeva nell' albo le formole delle azioni , delle cauzioni , delle eccezioni , secondo le quali avrebbe fatto giustizia. Or avendo veduto che la Giurisprudenza anzi il dritto civile de' Romani in tali formole era com preso , chi era autore delle formole, lo era in con seguenza del dritto medesimo . Chiunque nell'agire in giudizio mancava a quelle formole per qualun que causa , cadeva dall ' azione , o rimaneva con inutile eccezione cioè perdeva la lite anche che intrinsecamente avesse avuta dal canto suo la giustizia e la disposizione delle leggi . Ecco dunque il ( 107 ) il Magistrato div enuto legislatore , ed arbitrario it sistema di giudicare. Dobbiamo però credere , che tuttociò fosse fatto senza principj , e che non aven do idee certe e generali de' principj del driito , fa cessero gli editti ciascuno secondo le proprie co gnizioni ed idee : poichè come le ultime deriva zioni e ramificazioni delle leggi si possono ritrar tutte della retta ragione e dalle idee di giustizia universale , cosi se i loro editti fossero derivati da tali fonti , non sarebbero stati prescrizioni annua li , ma avrebbero avuta una continuazione o vera perpetuità. Nè ci faccia illusione il nome di perpetuæ jurisdictionis , poichè quella perpetuità era ristretta ad un sol anno . Il Pretore o Pretori che succede vano alla carica , avevano il dritto assoluto di proporre nel nuovo albo un nuovo sistema giudi ziario , e cangiare a lor grado la formola ed i principj ; e sebbene questo non si fosse fatto sem. pre nè in tutto, poichè spesso i succes'sori conser vavano integralmente o parzialmente gli edirii an tecedenti , ciocchè diede il nome di translatixj agli editti di tal indole , era sempre però in liber tà de' nuovi Magistrati di farne di nuovo co nio , che perciò portarono il titolo di nova : Se ( 108 )* Se maggiori irregolarità , incertezze ; ed arbitrj . si possono portare nell' ordine giudiziario e ne ! dritto , lo lascio giudicare agli amici della Giu stizia e della ragione . La Giustizia dipendeva solo dal capriccio pretorio , e gli attori in giudizio do vevano essere ben intrigati in variar le loro fora mole , e su di esse disputare ed argumentare , per trarre le disposizioni o le opinioni legali al loro partito. Questo portò col tempo , che fossero mol te le azioni per lo stesso giudizio , ciocchè faceva un nuovo intrigo , ed accresceva l'arbitrio de'Ma gistrati . Più anche dovette crescere quando i Pre tori furono varj , e vi era in Roma quasi una po polazione di Magistrati , poichè ciascuno a suo modo proponendo gli editri , quel ch'era giusto pres. so di uno , si trovava ingiusto presso un altro . La morale pubblica e quella delle leggi particolara mente era dunque così incerta, che non aveva per regola che le opinioni o il capriccio, e si dilatava o ristringeva , allungava o accorciava secondo le sublimi Teorie del probabile , le quali sorgono sem . pre dall' arbitrio e dalla corruzione . Se il Pretore fosse stato uno solo , se l' Ammi nistrazione giudiziaria fosse stata ristretta ad una sola specie di Magistratura , non avrebbe potuto 1 dirs ( 109 ) diffondersi tanto l'incertezza della Giustizia e la forza dell' arbitrio : ma gli ammiratori o visionarj della Sapienza Romana , trovano ragioni sufficien ti per ogni disordine . Il progressivo accrescimento della Città o della Repubblica porto secondo essi multiplicità e varietà di affari , per cui si doveano coerentemente multiplicare e variare le Magistra ture e le Giurisdizioni . Esempio pur croppo fune stamente imitato nei vari stati di Europa '! Nel progresso delle Società si aumenta è vero la po polazione o il numero degl' individui; ma non per questo crescono i rapporti naturali e necessarj che essi hanno collo stato , col governo, e fra se stes. si . Non crescendo i rapporui non devono multi plicarsi e variarsi le leggi , le quali ne sono I espressione ; ne devono quindi" crescere e di versificarsi in varj generi e classi i Magistrati che ne sono i Ministri o dispensatori . Possono crescere in numero bensi ed in divisioni , ma de vono essere costantemente della stessa specie e con i stessi nomi . Quindi il dividere i giudizj crimi nali e civili in tante varietà , giurisdizioni , e le gislazioni differenti è il produrre volontariamente una confusione , e multiplicare gli abusi dell'arbi crario potere : ciocchè però non accade quando si ve ( 110 )* vedono nettamente e con precisione i rapporti deb cittadino . In questo caso, la legislazione sarà uni voca , generale, uniforme ; i limiti del potere giu diziario resteranno distintamente marcati ; e le giurisdizioni , e le Maggistrature non saranno sta bilite e divise sopra rapporti immaginarj e fattizj . Più , non nascerà pelle Magistrature quello spirito di corpo per cui sono in continua contesa o guer. ra fra loro , e , per conseguenza col governo o çollo stato . Lo spirito di corpo è in ragion inver sa della grandezza del corpo medesimo , onde più saranno piccoli , più avranno i difetti della piccio lezza , più saranno capricciosi , irragionevoli , ed abuseranno della forza e dei momenti favorevoli : . Un gran corpo di Magistratura ben costituito e con venevolmente diviso , senza gelosia e senza inte- , ressi contrarj avrà la dignità che deve aver la Magistratura , ma non ne avrà le follie . Per quanto però fosse ampio ed esteso il dritto o potere che i Pretori esercitavano , non sembro loro ad ogni caso sufficiente ; e poichè delle cari che non limitate o mal circoscritte dalla legge si . passa facilmente da abusi in abuşi , essi non fu sono contenti dover osservare i loro stessi princi pį idee e sistemi per quella perpetuità annua , ma , pen , ( 11 ) pensarono d'abbreviarne il termine a loro piacere Fenomeni di tal natura sono forse del tutto nuo vi nella storia ! Una magistratura costituzional mente arbitraria , si arroga anche il dritto di can . giar quelle norme legali divenute leggi per mezzo della pubblicazione , e farne delle nuove senza pre, vio esame , come, un corpo leggislativo farebbe , ma di propria volontà e piacere come un Despota potrebbe fare . Questo pur si faceva nel foro Ro mano , e spesso durante l'anno della Pretura si vedeva quasi magicamente scomparir l'albo espo sto , ed un altro a quello sostituito . Pensi chi vuole , che fosse quella una sublimità di condos. ļa , o la surrogazione d' idee più giuste ed al paba blico vantaggiose ; io penserò cogli antichi , che i Pretori , nol fecero per altro che per favore , per interesse e per altre tali cagioni , stimate ferite mortali per la Giustizia . Cosi penso anche l'Ei neccio , il quale benchè impa stato di vecchia giu risprudenza , pure abominò il dritto pretorio ed i più illegali abusi de' Pretori . Si erano essi accom modati talmente a cotal giuoco , che portandolo, ormai all'eccesso , e facendo vero scempio della giustizia , si svegliò finalmente un'anima virtuo sa compassioneyole per la pubblica disgrazia, la qua le ( 112 ) en le tentò d'apportarvi riparo . Come infatti si pud vedere lo strazio che della giustizia fanno gli stes si di lei sacerdoti , e non sentirsi l' animo com mosso da pietà egualmente e da 'nobile disdegno . Paulo Emilio nudrito nelle semplici idee di quella véra sapienza che accoppia i doveri alla benefi cenza , e l'umanità alla virtù , vedeva con orrore l ' amministrazione della giustizia Romana tanto nel la Città quanto nelle più infelici provincie . Vede va condannati gl'innocenti , i deboli oppressi , ed i Magistrati impuniti ; e questo' nell'epoca la più memorevole della Romana virtù . Sdegnò egli (co me rapporta Plutarco ) i studii che la nobile gio venid coltivava ai suoi tempi per giungere alle cariche : quindi non comparve mai nel foro , o a piatire innanzi ai Magistrati , o ad umiliarsi al po polo per ambizione ; ma corse libero la strada del la gloria e superò tutti i suoi contemporanei in virtù ed in valore . Nè vi vuol meno d'un tal carattere per attaccare i pregiudizj potenti , gli abu. 81 interessati , ed i sistemi di corruzione . Essendo infani pervenuto al Consolato non fu tardo a proporre le sue idee ajutatrici , e quali che fossero le generali opposizioni trionfo su la pub- . blica corruttela , stabilendo , che i Pretori non po tes. I 1 ( 113 ) tessero cambiare più i loro Editri = V. K. Apria lis . Fasccs penes Æmilium .... , . S. C. factum est , uti prætores ex suis perpetuis edictis jus dice teni = . Paulo Emilio fu in dovere di partir subi . to per la Macedonia , dove ebbe più durevoli trion fi su i lontani nimici , che quelli ottenuti su i ne mici che Roma aveva dentro delle sue mura. Que. sii fecero infatii rimaner invalida la legge ; e non è raro che i nimici del bene pubblico riescano con mezzi di vittoria più efficaci. Da quest'anno cha fu il 585 di Roma i Pretori seguirono ad imbal danzire alle spese della Giustizia , e di quell' equirà medesima , che tanto vantavano nei loro editri a nella loro giudicatura . La Repubblica sempre in disordini correva già al suo termine per i vizi della casuale costituzio ne ; ma tra i disordini , la Giurisprudenza pretoria era giunta ad un punto insopportabile . A nulla valevano le accuse contro de ' Magistrati , poiché i mezzi di salvarsi erano molto conosciuti . Quello però a cui un Console non potè riuscire con ef fetto susseguente , riuscì un virtuoso Tribuno della plebe, con tuttocchè fosse stato contrariato dai suoi compagni . Questi fu C. Cornelio Silla il quale o tocco dai stessi sentimenti di Paulo Emilio , o scan H 1 ( 114 ) drlezzato specialmente dalle depredazioni di Verre e de' simili a lui , fra le altre utili leggi , propose la rinnovazione del Senatoconsulto per moderare la smodata cupidigia de' Pretori . Livio e Dion Cassio ed altri autori ci attestano in que' tempi non solo la sfrenatezza pretoria , « ma il grand' interesse de nobili specialmente a conservarsene il possesso . ; per cui la proposta del Tribuno eccitd tumulto tale ne' Comizj , che i fasci Consolari andiedero in pezzi , ed i sassi facendosi sentire più delle vo ci , convenne dimettere, o posporre la lodevole im, presa ad altro tempo più tranquillo . Infatti secon do Asconio Pediano la legge passò = Multis 12 mon invitis quæ res tum gratiam ambitiosis Prætoribus, qui varie jus dicere assueverunt , sustit lit (15) . Gli oppositori della legge non avendo potuto impedirla , rivolsero lo sdegno loro contro l'autore accusandolo di Fellonia , e Cornelio fu debitore della sua salvezza alla facondia di Cice. rone : Troppo tardi perd pel popolo Romano vena ne quel beneficio ; la Repubblica era già spirante i disordini irreparabili , ed apparecchiati i ferri per le . ( 15) Ascon . in Orat. pro Cond . ( 115 )* > le nuove catene . Roma non godè mai della liber ' tà , non seppe conoscerla , nè conobbe mai i moa menti favorevoli , ne' quali avrebbe potuta ren : derla eterna , Se colla Repubblica però fini la grande autorità de' Pretori , e se nuova Legislazione , nuova Giu risprudenza e nuovo metodo giu diziario furono introdotti dal Dispotismo ; la legislazione , la Give risprudenza , l' ordine giadiziario restarono perd perpetuamente infetti dagli usi o d'abusi, che l'ar te Pretoria figlia della vecchia Giurisprudenza in trodotti y aveva . Nuove parole ' , nuove azioni , nuovi atti legittimi ingombrava no le leggi e la giurisprudenza ; ma quello che poi fu il colmo dell' abuso , ridicolo per se stesso , e tristo assai per gli effetti, fu l'aver inventato un nuovo metoda di considerar in giudizio gli oggetti , .i rapporti e le azioni ; in sostanza le finzioni legali : Anche questo bel ritrovato lo dobbiamo alla Romana in telligenza . Senz'averè molta perizia nella Giuris. prudenza , basta la più semplice ragione per ve dere , che tali invenzioni furono i sussidi dell'igno tanza ed i sostegni della ingiustizia . Si possono perdonare ai Romani ; ma come perdonare a que' moderni Giureconsuli , i quali ancora dalla Ro н 2 ( 116 ) se 1 mulea feccia pretendono far sacri libamenti alla Giustizia ? Tale fu l' Alteserra , il quale offerendo al Sig. de Lamoignon l'opera de Fictionibus Juris , così s'espresse = quid enim aliud istæ fictiones , quam juris remedia et jurisprudenium supulua IC , qui bus difficiliores casus expediuntur , et aurræ claves quibus Jurisprudentiæ secreta aperiuntur ? = e peg gio altrove . Tale fu l'Eineccio ancora il quale nel la Dissertazione , De Jurisprudentia Heuremarica versd gran copia d'erudizione per giustificare le finzioni legali , e farne vedere la bellezza e l'im portanza . Chi sarà vago di conoscere quelle auree chiavi della Giurisprudenza , potrà consultare i cita ti autori e la maggior parte de' Giureconsulti erų - diti . lo aggiungero soltanto , che esse ebbero ori gine da ignoranza o da malizią . Per la prima av. venne , che nei progressi della civilizzazione can giandosi gli antichị barbarựci modi de' tesçamen tị , de contratti , de’ litigj , credettero quasi che fosse cangiata la realità , e chiamarono finzioni i modi che a queli furono surrogati . Per la secon da, le finzioni s'introdussero in fraude delle leggi, per eludere le loro prescrizioni , e per estenderle a que'casi, de'quali non avevano espressamente par Jato. Origini entrambe poco degne della Giustizia · ( 117 ) 11 dottissimo Vico portando le sue perspicaci 09 servazioni su quelle strane usanze , e richiamando . , le ai loro principi, chiamò il vecchio dritto . Roma- , no un Poema serio , poichè le immagini si erano Sosti uite alla realità , e non si erano trovate poi espressioni più semplici e più adattate . „ In con „, fum tà di tali nature ( dice il lodato autore ) l'antica Giurisprudenza tutia fu Poetica , la qua . le fingeva i farti non facii , i non fatti, fatti, na y ti gli non nati ancora , mori i viventi , i morti vivere nelle loro giacenti eredilà : introdusse tan , te maschere vane senza subjenti , che si dissero , » jura imaginaria ; ragioni favoleggiate da fanta e riponeva tutta la sua riputazione in rim „ trovare sì fatte favole , che alle leggi serbassero y la gravità , ed ai fatti somministrassero la ragio talche tutte le finzioni dell' antica Giurism 9 prude nza furono verità mascherate , e le formo , s le colle quali parlavano le leggi , per le loro circoscrit te misure di tante e tali parole , nè più, nè meno, nè altre si dissero carmina (16 ) " . Ed altrove ragionando della Giurisprudenza Eroica ciod . H 3 bara sia : 99 he : ( 16 ) Vico Princ. della Scien. Nuo, ( 118 ) 13 1 barbara de' Romani , la paragona a quella della se . conda barbarie , dicendo , Cost a tempi barbari ,, ritornati la riputazion de' dottori era di trovar , cautele intorno a contratti , o ultime volontà red in saper formare domande di ragioni ed ar ticoli, che era appunto il cavere e de jure respon . dere de' Romani Giureconsulti . Da tuttociò si rileva, che sebbene la RomanaRepub . blica progredisse in quanto allo stato politico verso la libertà , ed in quanto ai costumi verso la civiliz zazione, in quanto alle leggi però ad alla Giurisprus , denza i Romani erano rimasti in quello stato poetico, o barbaro , che caracterizza i primi passi sociali o lo stato ( dirò cost ) di necessaria Aristocrazia . Se di ciò si voglia indagar la cagione , si troverà facilmente ne' tardi progressi che fecero i Romani nel perfezionamento dello spirito o della Ragione ; poichè da questo solo possono essere migliorate le : costituzioni , le leggi politiche , e le civili . Mi dispenso volentieri, è credo ragionevolmente, di andar ragionando di tutte le novità, che i Pre cori introdussero nel dritto , se da quanto si è detto finora , la Giurisprudenza pretoria resta ab bastanza caratterizzata ; e chi volesse meglio istruir sene , può ricorrere agli autori che ne favellano : ! SG = ( 119 ) Se qualcuno sarà preventivamente infatuato del'no me di Roma , vi troverà cose maravigliose e pelle grine , compiangerà l'attuale barbarie , e gemerà su le ruine del Campidoglio : ma se sarà una persona ragionevole e senza prevenzione , riderà di molte fole , compiangerà coloro che ne sono restati illu si , e farà voti sinceri, accið tali memorie indegno di uomini ragionevoli passino ' nell ' obblio . Volendo dunque giudicare con principi di ra gione non adombrata dall'ammirazione e dai pre giudizi della infanzia , dovremo dire , che i Preto - ri poterono essere buoni o cattivi , come in tuli gl ' impieghi sociali accader suole ; e che perciò molti di essi si servirono in bene delle loro pre rogative ', riducendo all' equità , o sia alla giusti zia accompagnata all'umanità , le leggi troppo se vere. o barbare che allora esistevano . Ma dall' al tra banda dovremo pur confessare , che la maggior parte de pretori si abbandonarono ciecamente ai nobili istinti di tesaurizzare e signoreggiare , per cui , più che ministri o sacerdoti furono conculca tori della Giustizia . Riconosceremo nel tempo stes 50 , che questo nacque , dal non essere stata limi ta e legittimamente circonscritta la di loro autori tà o potere ; e per questo d'ogni arbitrio abusan н 4 do ( 120 ) 1 do resero l'ordine de' giudizj arbitrario , la Giurise prudenza equivoca ed incerta' , e fecero nascere una nuova specie di dritto , che tali qualità tutte in se comprendeva ; e sebbene non autenticato da alcun atto del potere legislativo , divenne . pure . un dritto consuetudinario più esteso e più usato delle leggi , e durò con perpetua continuità insiem . me colla Repubblica e coll' Impero Romano . Non ci lasciamo dunque illudere dalla tanto vantata eruiià pretoria : l'equià ve a fu solo de' buoni , e quella specie di equità può solo valutarsi do ve la legislazione non è nè rispettabile nè giu sta ( d ) . (d) Considerando le antiche azioni della leg gé , gli atti legittimi , e le finzioni legali , ci com parirà molto giusto che Giustiniano le chiami favo le ( 17) cioè azioni Drammariche, poichè in sostanza erano delle vere scene che si rappresentavano innan zi ai Magistrati . Cosi tutte le azioni che si face (17 ) Justin . In proem instit. = ur liccat vom bis prima legum cunabula non ab antiquis fabulis discere , sed ab imperiali splendore appetere , ( 121 ) A cotal intrinseco difetto della Romana Repub . blica non parmi che si pensasse gianımai a pora, tar un vero rimedio . , per cui la vantata libertà che senza leggi non nasce ,nè si può sostenere, non sedè mai lieta su le sponde del Tevere , e fuggi . finalmente di mezzo a un popolo , che non la co nobbe , e non fu mai degno d'adorarla . Il latte della lupa si perpetuò nelle vene de' Romani , ne quina 7 vano per æs & libram , le rivindicazioni, le cré zioni , le manomissioni , le nunciazioni di nuove opere , le usutpazioni , le licitazioni , le antestazio lé elezioni & c. non solo erano faite conceptis verbis , dalle quali non si poteva trascendere , me con azioni e rappresentanze particolari , che rende. vanò comiche le processure giudiziarie . Questo però non significa altro , se non che, nei tempi d'ignorana ga si sostituisce il linguaggio d'azione all' espres sione naturale delle idee e de sentimenti ; e percið i simboli , i geroglifici, le gesticolazioni furono nei tempi barbari il supplemento della lingua parlata é divennero poi il linguaggio rituale solenne e sacro ; in che principalmente consisteya la Giurisprudonza Romana . 1 HC 122 ) quindi conobbero mai i sentimenti di sociabilità , i piaceri della società , le regole che all'adempimen to di essi prescrive la Natura . Perciò e per effet to della loro barbarie ed ignoranza , si disputò , si discusse , si combatte , si decise sempre sopra idee particolari, nè mai seppero elevarsi a generalizza re i principi , che la ragione ci mostra per la buo na' costituzione de corpi sociali , Dai campi ai Co. mizj era quasi continuo l alternativo passaggio maquanto furono felici colla forza o colla frode altrettanto infelici furono nell'uso della ragione . Essi non ebbero mai sentimenti univoci , e se la plebe fu qualche volta superiore di fatto , l'Ari stocrazia conservò sempre la sua condotta , ne seppero far cessare il nome di plebe , che vergo gnosamen te li caratterizzava , e distingueva pre giudizievolmente il cittadino dal cittadino . Dell uguaglianza non ebbero mai la vera idea , e quin. di non poterono averla della libertà , che sola per quella sussiste , ed il vantato censo , non diro quello di Seryio Tullio , ma quello stesso della Res pubblica non fu una invenzione sublime . Se cotali riflessioni potranno sembrare ad alcuno superflue in rapporto al soggetto della Giurispru denza Romana , rispondero , che tali non sono poic ( 123. Det poichè quando si parla delle leggi , convien neces sariamente avere le giuste idee del popolo che ne fu l'autore , dei suoi sentimenti , e della forma e condizione del potere legislativo . Or potrà sembrare strano il dire , che Roma era formata quasi di due stati l'uno nell'altro , e che il potere legislativo fosse diviso in due corpi o anche in tre , e che poi quelle leggi fossero di un uso generale . E pure tal fu di Roma nel tempo in cui fu più celebre e risplendente . $' egli è vero, che nella undecima delle dodici tavole fosse contenuto il Dritto pubblico de' Ro mani , dobbiamo pur riconoscere che fu la più negletta e la meno rammentata , poichè i fram menti o le quisquilie che di essa ci rimangono sono le più meschine . E quantunque io sia nell' idea , che quella tavola non contenesse che i prin cipali dritti dell' Aristocrazia , qual' era appunto la legge de'cornubj, tanto detestata dalla plebe , e ro versciata vittoriosamente da Canulejo ; pure in un frammento rimastoci , troviamo quale avrebbe dovuto esser il vero stabilimento del dritto Legisla tivo , cioè QUOD POSTREMUM POPULUS JUSSIT ID JUS RATUM E $ TO. Ma se vogliamo seguire, la ragioneyole interpretazione del Vico e del Duni, la par ) 驚( 124 )樂 parola popolo non fu ivi presa nel senso proprio ; e nel significato generale, per esprimere la collezio ne di tutti gl'individui componenti lo stato , ma di quelli soli che godevano il dritto , e meritava no il vero nome di Cittadini , quali erano i soli Patrizj. Quando poi la plebe gradatamente venne a partecipare alle qualità civiche , la parola po . " polo divenne generale , e non essendovi più di visione privilegiata d'ordini nello stato , ma solo di classi , ciocchè la cennata legge prescriveva , passò ad essere nel suo vero uso e valore , cioè , a far , sì che legge si chiamasse , ctocchè l'intiero popolo avea prescritto e comandato . Se tale è però il principio costitutivo delle Rear pubbliche, e secondo il Gravina il più convenien te ancora alla natura umana , vi devono esse re delle regole , accið lespressione della volon tà generale sia certa legittima libera ed uguale , onde ciascun cittadino senta essere una parte in tegrante del Sovrano , dello Stato , e della Patria : Tali sono le leggi costitu zionali , che riguardano il dritto del suffragio , o la maniera di communi care la propria volontà al corpo sociale , e fare che la volontà pubblica sia realmente il risultato del. le volontà particolari. Il Dritto di suffragio costi tui ( 125 ) yang tuisce dunque principalmente la qualità di cittadi. no , e il modo di darlo , forina quasi una misura di graduazione del Cittadino mede simo . cioè che tanto più si è Gittadino , quanto più il dritto del suffragio è libero ed uguale . Troppo lungi mi porterebbe l'andare esaminan do particolarinence colla Storia , come questo drit to si stabilisse in Roma: , cioè nella formazione casuale di quella Repubblica , alla quale contribul molto più la natura o il corso naturale delle sa cietà , che i priacipj d'intelligenza e di ragione . Dirò solo , che quel popolo sempre rozzo ed ignorante fu tanto lontano dal conoscere l'importanza di queste idee , che şi conteniò di essere con vocato al suon d'un corno di bue alle grandi Assemblee de' Çomizj ( 18 ) ; e mandra od ovile fu chiamato quel luogo, dove si radunava , per compir l'atto il più degno , il più glorioso p er un popolo , cioè il dar leggi a se stesso . Ma cotai nomi ed usanze erano avanzi dell'antico stato Aristocrațico ; e pa stori e mandre sono correlativi necessarj. Delle tre maniere intanto nelle quali si diedero į suf ( 18) Dionys. Antiqu. Romanarum lib. z. ( 126 e i suffragj, quella de' Comizj tributi si può dire che fondasse veramente la libertà o la potestà del po polo , giacchè i Comizj delle Curie furono obblia ti , nè ebbero in effetto il potere legislativo ; ed i Comizj centuriati davano la preferenza o la pre ponderanza alle ricchezze . Vi fu inoltre il Senato, il quale sebbene non avesse altro dritto , che di esaminare o consultare , si arrogo pure in parte il potere legislativo . O la Nazione dunque radu nata per Tribd , o essa stessa convocata per Cen turie , o il Senato ebbero o in dritto o in fatto l'esercizio del potere legislativo . Le risoluzioni per tribù dette plebisciti , non ottennero che dopo molte contese la vera for za di leggi , cioè di obbligare tutti i cittadi ni , giacchè da principio non obbligavano che la plebe soltanto . Tanto è vero che i Patrizi si cre devano un altro popolo un altra Nazione ; che quelle leggi nelle quali non avevano potuto far prevalere, le loro idee e le loro volontà , per mol to tempo non le fecero valere per leggi . L'auto rità de' Senatusconsulti fu meramente abusiva , poichè nè per le leggi Decemvirali ne per al cun stabilimento posteriore , il Senato da se solo aveva in alcun modo la potestà legisla siva. ( 127 ) el 3 2 tiva . Quelle risoluzioni però che portarono parti colarmente il nome proprio di leggi, furono le de cisioni dei Comizj centuriati , delle quali non oc corre ripetere nè il metodo nelle proposizioni , nè quello della convocazione , nè quello delle deci sioni . Tuttocið fu vario nel corso della Repubbli. ca , e si può trovare presso mille autori , che del governo Romano anno ragionato . Ho voluto solo ricordare queste poche notizia per mostrare , come il potere legislativo fu stabie lito in Roma sotto varie forme, le quali influivano di molto su la realità , e come il dritto di suffra . gio, non fu lo stesso nè uguale nei diversi Comizj. Nei centuriati la qualità di Cittadino era misus rata su le ricchezze , e non si può dire , che fosa se la volontà del maggior numero de' cittadini , che rappresentasse la volontà generale , come don vrebb' essere per natura . Și sa ancora quanti abu si vi s'introdussero per farle essere le decisioni del minor numero , e spesso la quarta o quinta parte del popolo aveva già decretata la legge, men tre la volontà di tutti gli altri rimaneva inutile e , delusa . Che quello fosse un sistema meraviglioso lo potranno dir solamente gli Entusiasti , ma non chi nel giudicare suol prendere per guida la ragio 3 € De 228 ) ( ne : Dirò di più , e ciò fu contro i principi di ogni regolare amministrazione , che quei comizj oltre al potere legislativo si arrogarono ancora la facoltà governativa' , ed in molte occasioni simil mente il potere giudiziario ; ciocchè indica , qua le idea essi avessero di un vero ' e buon Politico sistema . Fu sicuramente un effetto delle distinzioni sco lastiche dell' antica Roma il dire , che i Tribuni del popolo non fossero Magistrati , perchè non avevano nè imperio nè dritto di vocazione, nè giu risdizione , nè auspicj , ma in verità se non erano magistrati nominali , lo erano in effetto , ed eser citavano un potere amplissimo su la plebe , sul Senato , e sopra tutta la Repubblica : ad es si apparteneva il convocare i comizj tributi i quali secondo me formavano il vero corpo le gislativo , se in essi il dritto del suffragio ap parteneva egualmente ed integralınente ad ogni . cittadino . Il Cittadino vi figurava come Citra dino libero , e non era il rango o la ricchezza , che davano la preponderanza . E pure questa par te della legislazione non meritò mai il nome di legge , come l'ebbero le risoluzioni de'Comizj cen turiati . lo non decido pai se al paragone le leggi Orn ( 129 ) o 30 . proposte dại Tribuni fossero più giuste ed utili allo stato , che quelle proposte nei Comizj centu riati dai Magistrati maggiori . Possiamo però ri Aettere , che tutte le leggi riguardanti la costitu zione politica , o relative alla libertà ed al lo stato popolare , le quali si possono chiamare leggi di Umanità e di Giustizia uni versale , furono tutte o quasi tutte proposte dai Tribuni . Nè si pud dubitare che esse fossero leggi necessarie, poi che erano le leggi naturali della libertà , e quindi necessarie e costituzionali per un popolo che voleva essere libero , Nè è da imputar loro che non fos sero migliori ; giacchè la mancanza d'idee e di buone cognizioni era comune ai patrizi ed ai ple bei . Lo stesso Cicerone contuttoche fosse Aristo cratichissimo , non potè far a meno , di con fessare , che se si avessero voluti annoverare i misfatti de' Consoli, non sarebbero stati pochi , ma che toline i due Gracchi , non si potevano contare altri Tribuni perniciosi ( 18). Infatti, e varj plebisci ti furono salutarissimi alla Repubbiica , e le leggi an. (18) Do Leg. IV. 2. & 19. ( 130 ) anche civili dai Tribuni promosse furono effettiva. mente a pubblico vantaggio . La maggior parte però delle leggi , dei plebisciti, e de' Senatusconsulti furono una specie di leggi volanti o temporarie , essendo per lo più pro mosse per occasioni particolari ; ¢ sebbene si procurasse di dare ad esse tutta l'autenticità so. lenne , non si riducevano però in un corpo , che avesse l'autorità d'un codice di legislazione ; ne io credo, che ad uso pubblico sempre s' incidesse ro in ' tavole o lamine di bronzo , come pur ci vo . gliono far credere alcuni autori antichi . Sono in dotto a pensar cosi da varie testimonianze , e spes cialmente da una di Cicerone . Possiamo da esse raccogliere , che quando le leggi furono una scienza arcana de' Patrizj e de' Pontefici , si conservaro no e custodirono con gelosia e con mistero, trat tandosi quasi della loro proprietà più preziosa , e proprietà come abbiamo veduto molto dispo nibile . Il tempio prima di Cerere par che fosa se a ciò destinato, e poi il pubblico Erario , accid i Consoli'o i Senatori non le corrompessero o in volassero; ma quando le leggi divennero di ragion pubblica , gli antichi curatori non le curarono più , e funne generalmente negletta la custodia Al ( 131 ) si . Almeno cosi ci attesta Cicerone , assicurandoci , che per saperle , o per conoscerle , bisognava far capo dai Portieri e dai Copisti = Legum custodiam nullam habemus : itaque hæ leges sunt , quæ apparia tores nostri volunt ; a librariis petimus ; pubblicis literis consignaram memoriam publicam nullam ha bemus . Græci hoc diligentius , apud quos xquaquaames creantur : nec hi solum literas ( nam id quidem een iam apud majores nostros erat , sed etiam facta hominùm obsesvabant , ad legesque revocabant ( 19). E la credė egli così necessaria , che nel suo Co dice , legislazione stabilisce appunto nell'Erario la conservazione o custodia pubblica delle leggi Forse però i Romani si avvidero, che le loro leggi non meritavano tale attenzione ed onore. Ho avver che Tacito caratterizzò con molto favore le leggi Decemvirali , non perchè meritas sero elogj di equità e di giustizia , ma perchè, al meno in apparenza , avevano avuta una certa re golarità di formazione e di pubblicazione ; ed a causa delle leggi posteriori , prive di tali qualità . Qualunque fossero in facti le regole per convocare I 2 i co tito di sopra , 1 ( 19) Cic. de leg. 3. 20 . 4 ( 132 ) i comizj , per dare i suffra gj, per creare le leggi oltre la viziosa costituzione , è da credere ancora , che il disordine e la confusione sempre vi avesse ro luogo , e spesso vi avesse parte la violenza, la cerruzione , e tutti quegl' inconvenienti soliti a nascere da personalità , da privato interesse , e da spirito di vendetta . Cosi di fatti c'indica Tacito dicendo compositæ duodecim tabulæ , finis omnis æqui juris : nam sequuræ leges , etsi aliquando in maleficos ex delicto , sæpius tamen dissentione ordi hun , et adipiscendi inlicitos honores , aut pe'len di claros viros , aliaque ob prava , per vim taie sunt . ( 20) Questo fatto finalmente mette il colmo, a quan to abbiamo detto della irregolarità ed incertezza di quelle Leggi , che meritarono tanti encomiatori . Le espressioni della volontà generale d ' un popolo libero e giusto , avrebbero veramente meritate P adorazione , e l'accettazione della posterità , se stabilite secondo i principj della Natura e della ra. gione ci avessero presentato un archetipo degno d'imitazione . Ma colla scorta della Storia , e sce vri ( 20) Tac. Annal. l. 2 . ) ( 133 )* ܙܐܶ; 2, ba ia di 10 18 tie 1 vri della infantile prevenzione tutt'altro abbia - mo trovato . Se Dionigi d' Alicarnasso ci presen " ta Romolo come un legislatore Filosofo , ed in struito della storia degli alui stati ; la storia vera ce lo presenta come capo di un' Aristocrazia pri mitiva , cioè barbara e feroce , la quale risorin - geva nel suo ordine, tutte le qualità di uomo e di cittadino : ma la storia del primo Regno e de gli alııi successivi è quasi tutta incerta simbolica e favolosa , come si potrebbe provare su le poche tracce , che non sfuggono ai critici indagatori del le origini civili . In tutto quel tratto di 244. an ni altro non veggiamo in risultato , che dopo una prima aggregazione di forti e di deboli, senza altre leggi che le consuetudini Aristocratiche , si co minciò a dare una forma alla nascenie società . I Re videro , che il loro potere era un nulla , se invece di esser capi de'patrizj , nol divenivano del la plebe o del popolo ; ma Romulo scompar ve per diventar Quirino ne' cieli , Servio fu tru cidato , ed il secondo Tarquinio espulso . In tanta incertezza di cose , come i storici assai posteriori parlarono dei tempi passati colle idee dei tempi loro , così si aprì la strada a credere , che le stes. se parole corrispondessero alle stesse idee in epo che di is ble 10 1 se 110 VII I 3 ( 134 ) che assai differenti e lontane; quindi i scrittori suse seguenti si tormentarono prima lo spirito in tante ricerche , e poi si distillarono il cervello per con cordare le contradizioni, che ad ogni passo incon travano fra le idee prima formatesi , ed i fatti che poi trovavano nella Storia . Quindi tante ricerche e tante dispute inopportune e difficili per la man canza di monumenti , ed inutili affatto ai progres si della ragione . Le leggi regie però non meri tando alcuna particolare attenzione, importava so lo al nostro assunto il vedere , che l' incertezza delle leggi cominciò col nome Romano , e porta rono questa marca vergognosa in tutte le epoche, e in tutta la durata della Repubblica . Tali poi furono anche il dritto civile , le azioni legitime , gli Editri de' pretori o sia il dritto ono rario , e finalmente le leggi propriamente dette , le quali sempre più confusero e resero incerto il drit , to e le leggi antecedenti . Parmi dunque poter drittamente dai fatti con chiudere , che le leggi e la Giurisprudenza Roma na furono immeritevoli di quelle lodi colle quali sono state esaltate , ed indegne di reggere un po polo qualunque , mancando di quelle qualità che poteyano renderle pregey oli e sacre , cioè collo $ 12 ( 135 ) stabilire le regole eterne della giustizia , render P urmo suddito di esse , e non dipendente dall' ar bitrio ; ciocchè positivamente distingue la libertà del dispotismo , qualunque sia del resto la forma o la costituzione sociale . Se le specolazioni de' politici si fossero fermate principalmente su quest'articolo , avrebbero facil mente ravvisato , che Roma non cadde oppressa della sua grandezza , poichè per gli edifici mate riali o politici è essa anzi una cagione di resi stenza e di durata . Cadde quella mole immensa per mancanza di base , e per difetto di Architettum ia . La base della Società è sempre la Giustizia tanto nelle leggi e ne' principi , quanto dell'ammi nistrazione ed esecuzicne di esse . Che poi l'ossa tura politica fosse mal congegnata ed un prodotto progressivo del caso , credo averlo di sopra abba stanza dichiarato . La giustizia di Roma fir in prin. cipio quale può essere nella barbarie ; d'indi qua le suol' essere nell'amministrazione arbitraria ; e fi nalmente quale dev'essere nell' Anarchia , nel la confusione delle leggi , e nella generale corru zione .

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