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Wednesday, February 23, 2022

GRICE E MOSCA

 GAETANO MOSCA     APPUNTI     DI     Diritto Costituzionale     ESTRATTO DALLA   Enciclopedia Giuridica Italiana      MILANO   SOCIETÀ EDITRICE LIBRARIA  Via Kramer, 4 A - Qall. De Orùtofttrit, 5 4 55   1M8     Digitized by VjOOQIC     y     '.AnvAlì'1 COLLEGE LIBRARY   M.Oi! Ir.L COLLECTION OF   GAtfANO SALVEMINI   COOLIDtìE FUND   MAKCH 21, 193(>     Milano, ■ 1907 — Tip. Indipendenta, Corso Indip. 23     Digitized by VjOOQIC     INDICE-SOMMARIO     • Parte I. — La genesi delle oottituzlenl moderiM   1. Cenni storici sulla scienza del diritto costituz   pag. 1.   2. Definizione dello Stato e della sovranità, pa^   3. Condizioni sociali che prepararono il regime i   sentativo, pag. 12.   4. Dottrine politiche che integrano l'azione del   dizioni sociali, pag. 17.   5. La costituzione inglese e sua importanza con   dello di tutte le costituzioni moderne. -  origini, pag. 24.   6. Ordinamenti politici ed amministrativi dell' ^   terra fino allMnizio del secolo decimosettin  gina 29.   7. La prima rivoluzione inglese. — La restaura:   Vhabecis corpus^ pag. 33.   8. La seconda rivoluzione inglese. — Il seconc   dei diritti e Patto di stabilimento. — Ul  svolgimento della costituzione inglese nel  decimottavo, pag. 43.   Partk II. — Lo StatMto Albertino.   9. Caratteri delle prime costituzioni moderne. —   più dirette dello Statuto Albertino, pag. 5:  10. Il re. — Sue prerogative e norme della succ<  monarchica, pag. 58.   MObCA.     Digitized by     Google     — vi-  li. Il gabinetto, i ministri ed il presidente del con-  siglio, pag. 64.   12. La responsabilità penale dei ministri, pag. 76.   13. La formazione delle due Camere. — Varii sistemi   di siiffir-agio, pag. 81.   14. La legge elettorale politica, pag. 92.   15. Prerogative e funzioni dell» due Camere, pag. 102.   16. DelPordine giudiziario, pag. 119.   17. Dei diritti individuali, pag. 124.   18. Dei rapporti fra la Chiesa e lo Stato, pag. 141.  Lo studio del diritto pubblico in genere e del  diritto costituzionale in ispecie richiede anzitutto  la definizione esatta di certi concetti che, per quanto  non nuovi, non hanno acquistato ancora un signi-  ficato preciso e determinato e nello stesso tempo  accolto da tutti.   Il concetto di Stato, che è il più fondamentale  di tutti, venne ad esempio elaborato fin dalla clas-  sica antichità e corrisponde a ciò che i greci chia-  mavano nóXi(;, ed i romani respublica. Eppure     Digitized by VjOOQIC     - 8 ~   anche oggi si disputa sulla origine e la natura  dello Stato.   Fra tutte le definizioni dello Stato la migliore  mi sembra quella che lo fa consistere nella orga-  nizzazione politica e giuridica di un popolo entro  un determinato territorio, ma anche essa ha biso-  gno di spiegazioni e commenti.   Quando si dice infatti organizzazione politica di  un popolo, s' intende quella di tutti gli elementi che  dirigono politicamente un popolo ossia esercitano  funzioni statuali. Nello Stato moderno perciò vanno  compresi non solo tutti i pubblici funzionari, te-  nendo conto pure di quelli fra costoro che non  sono pubblici impiegati, ma anche i membri del  Parlamento ed i consiglieri provinciali e comunali ;  e perfino gli elettori politici e comunali, quando  sono convocati nei comizi, esercitano funzioni sta-  tuali e perciò fanno parte dello Stato.   Ma per quanto in una organizzazione statuale  democratica lo Stato possa comprendere, almeno  giuridicamente dappoiché in fatto le cose vanno  diversamente, la parte maggiore della società, pure  questa non si confonde mai intieramente collo Stato.  Perchè anche nei paesi dove vige il suffragio uni-  versale vi sono molti individui che pur fanno parte  del sociale consorzio, come le donne, i minorenni  e coloro che per condanne sono esclusi dal suffra-  gio, i quali in nessun caso partecipano alle fun-  zioni politiche o statuali.   Ma se lo Slato non è la società, esso essendo  costituito dal complesso di tutti gli elementi che  partecipano alla direzione politica di questa non è  certo al di fuori della società. Il cervello non è tutto  il corpo umano, ma ne fa parte e senza di esso il  corpo umano non può vivere. Bisogna f)erò notare  che la vita del corpo sociale ha delle analogie  non delle identità con quelle dell'individuo umano.  Infatti in questo ogni singola cellula è fissata nel-     Digitized by VjOOQIC     — 9 —   l'organo di cui fa parte, mentre negli organismi,  sociali più perfezionati, nei quali le funzioni sta-  tuali sono suddivise in vari organi le cui attribu-  zioni sono giuridicamente limitate, vediamo spesso-  che il medesimo individuo fa parte dello Stato-  nell'esercizio della sua pubblica funzione e é sem-  plice membro della società al di fuori della sua  funzione e di fronte a tutti gli altri organi dello  Stato. Ciò accade tanto al semplice elettore che  al magistrato ed allo stesso membro del Parla-  mento, se non vogliamo tener conto per i due ul-  timi delle poche speciali prerogative che mirano a  salvaguardarne l'indipendenza nell'esercizio delle  loro funzioni.   Molti scrittori considerano intanto lo Stato e la  società come due enti che per necessità vivono in  continuo antagonismo, per alcuni anzi lo Stato è  il perpetuo nemico della società. Dopo quanto si è  scritto risulta evidente che il loro concetto è per lo  meno inesatto e sopratutto è difettoso perchè con-  tribuisce piuttosto a confondere che a chiarire le  idee che si possono avere sull'argomento. Nondi-  meno esso non è del tutto falso e può essere anzi  riguardato come una interpretazione sbagliata di  una condizione di cose in tutto od in parte verace.  È indiscutibile infatti che in una società vi possono  essere elementi dirigenti che dalla costituzione in  vigore sono tenuti lontani dalla organizzazione  statuale. Ed allora naturalmente vi è una lotta fra  questi elementi e quelli già accolti entro lo Stato»  che può assumere la parvenza di una lotta fra Stato  e società. E può anche accadere che i progressi del  senso morale e giuridico di una società abbiano  oltrepassato quel livello che si era aggiunto nel  momento della formazione del suo organismo po-  litico: sicché questo, rimasto arretrato, permette  ai rappresentanti dello Stato un'azione che riesce     Digitized by     Google     - 10 -   vessatoria ed arbitraria per gli altri membri della  società.   Ma in sostanza i periodi di antagonismo acuto  fra gli elementi statuali e quelli extrastatuali di una  società possono essere considerati come eccezio-  nali € sogliono ordinariamente precedere le grandi  rivoluzioni.   Tutto quanto si è detto spiega perchè lo Stato  sia l'organizzazione politica di un popolo.   Se si tiene poi presente che, in tutti i paesi che  hanno raggiunto un certo grado di civiltà, le condi-  zioni in base alle quali si arriva all'esercizio delle  funzioni statuali ed i limiti di queste funzioni sono  determinati dalla legge si vedrà facilmente come  questa organizzazione sia non solo politica ma an-  che giuridica; perchè essa crea fra i divei-si organi  dello Stato e fra coloro che esercitano le funzioni  statuali ed i semplici cittadini una serie di rap-  porti giuridici.   Questi rapporti nascono in base ad una facoltà  che lo Stato esclusivamente possiede e che si chiama  la sovranità. La sovranità consiste nel potere di  conchiudere convenzioni e trattati con gli altri  Stati e di creare il diritto e farlo eseguire in tutto  il territorio sottoposto allo Stato.   I giuristi, educati quasi esclusivamente alle con-  cezioni del diritto privato, si sono spesso trovati  in qualche imbarazzo riguardo a questo secondo  attributo della sovranità. Essi stentano a spiegai-si  come e perchè l'ente che ha facoltà di fare le  leggi, di modificarle e disfarle debba essere sot-  toposto alle leggi; e per darsi ragione di questo  fatto hanno ricorso a tante ipotesi, fra le quali la  più divulgata è quella che lo Stato sia sorto in  base ad una convenzione, ad un contratto, ad un  atto giuridico tacito od espresso, ma ad ogni modo  consentito da coloro che fanno parte del consorzio  sociale sul quale esso esercita la sua sovranità.     Digitized by     Google     — 11 -   Prendendo a base il concetto che già si è adot-  tato sulla natura dello Stato e dei suoi rapporti  con la società non riescirà difficile di risolvere la  difficoltà accennata. Già fin dal tempo dei giure-  consulti romani si distinsero nello Stato due per-,  sonalità una di diritto privato, per la quale esso  potea contrarre obbligazioni come ogni altra per-  sona giuridica, ed un'altra di diritto pubblico che  gli conferiva l'esercizio dei poteri sovrani. L'eser-  cizio di questi poteri può produrre la conseguenza  che lo Stato imponga a tutti i cittadini degli ob-  blighi, come ad esempio quello dell'imposta e del  servizio militare, senza offrire in cambio alcun  corrispettivo diretto.   Senonchè è da osservare che nelle forme di  Stato più perfezionato e sopratutto nello Stato  rappresentativo moderno, quando si tratta d'im-  porre questi obblighi e di esercitare in genere la  funzione sovrana per eccellenza, che è quella di  fare le leggi, è necessario il consenso del capo  dello Stato e di tutte quelle forze politiche che son  rappresentate nei due rami del parlamento. Nel  momento nel quale, collettivamente e nelle forme  volute, gli elementi ai quali è affidato il potere  legislativo esercitano questa funzione, essi sono  sovrani, cioè superiori alla legge perchè la fanno  e la disfanno, in tutti gli altri momenti ed indivi-  dualmente sono soggetti alla sovranità, cioè all'im-  pero della legge.   A guardarci bene nello Stato moderno ciò non  rappresenta una vera anomalia, perchè anche nel-  l'esercizio delle altre funzioni statuali gli elementi  che le disimpegnano agiscono, sia individualmente  che collegialmente, in nome dello Stato e lo rap-  presentano nei limiti delle loro attribuzioni; men-  tre sono completamente soggetti alla sovranità  dello Stato in qualunque altra manifestazione della  loro attività personale. Tanto i membri del potere     Digitized by VjOOQIC     - 12 -   giudiziario che gli agenti del potere esecutivo si  trovano infatti nelle condizioni accennate, colla dif-  ferenza però che, quando esorbitano dalla loro  funzione ed anche nell'esercizio della loro funzione  ,è sempre possibile di esercitare sopra di essi un  controllo che riesce malagevole, se non impossi-  bile, di fronte al potere legislativo. 

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